Legge Regionale N. 57 DEL 14-12-1998 – Bolzano
Legge Regionale N. 57 DEL 14-12-1998
La disciplina e lo sviluppo dell’agriturismo
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I Disposizioni generali
ARTICOLO 1 Obiettivi
(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove ed incentiva con la presente legge in armonia con gli indirizzi della CEE e con la normativa dello Stato le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso un’ integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.
ARTICOLO 2 Definizione di attività agrituristiche
(1) Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricreazione ed ospitalità svolte da imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli od associati,e da loro familiari di cui all’ articolo 230/ bis del codice civile, attraverso l’ utilizzazione di strutture aziendali od interaziendali agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento bestiame), la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.
(2) Lo svolgimento di attività agrituristiche,nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, non costituisce distrazioni dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
(3) Rientrano fra le attività di cui al comma 1:
a) dare stagionalmente ospitalità negli edifici siti nel fondo dell’ imprenditore agricolo e somministrare pasti alle persone alloggiate;
b) vendere i beni agricoli ed artigianali prodotti nell’azienda;
c) gestire ristori di campagna ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39;
d) somministrare per la consumazione sul posto e su malghe in esercizio pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da spuntini e da piatti tipici locali ivi comprese le bevande a carattere alcolico e superalcolico; la capacità massima di posti a sedere non può superare 30 unità per azienda;e) organizzare attività ricreative o culturali nell’ ambito dell’azienda o delle aziende associate.
(4) Nell’ esercizio delle attività di cui alle lettere a), ultima parte, e d) del precedente comma 3almeno il 50% del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere di produzione aziendale ed almeno un ulteriore 40% deve provenire da produttori agricoli, singoli od associati, o da cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti agricoli della provincia. A tal fine sono considerati di produzione aziendale, oltre agli alimenti ed alle bevande prodotti e lavorati nell’ azienda agricola, altresì quelli ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’ azienda medesima.
(5) Chi esercita un’ attività ai sensi dell’ articolo2, comma 3, della presente legge non può adibire a questa attività persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest’ultima.
(6) La durata massima di gestione annua dei ristori di campagna è elevata a 180 giorni.
ARTICOLO 3 Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche
(1) Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti negli edifici dell’ imprenditore agricolo e/o esistenti nel fondo e non necessari alla conduzione dello stesso.
(2) I locali e gli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 1 devono possedere idonei requisiti di stabilità , sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienici – sanitari adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata.
(3) Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale ai fini dell’ esercizio di attività agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche e nei piani urbanistici, negli strumenti urbanistici ed alle leggi vigenti nel settore.
TITOLO II Disciplina amministrativa
ARTICOLO 4 Elenco provinciale degli operatori agrituristici
(1) Salvo quanto previsto nel successivo articolo5, i conduttori di aziende agricole possono svolgere l’attività agrituristica di cui al precedente titolo,soltanto se sono iscritti nell’ elenco provinciale degli operatori agrituristici istituito presso l’ ispettorato provinciale per l’ agricoltura.
(2) A tal fine l’ interessato deve proporre apposita domanda contenente:
a) la documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’ articolo2;
b) l’ impegno formale ad esercitare l’ attività agrituristica per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, attenendosi alle limitazioni di cui all’articolo 2 ed alle prescrizioni richiamate nell’articolo 5;
c) la descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intende svolgere;
d) l’ indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire ad uso agrituristico;e) la specificazione della capacità ricettiva;
f) l’ indicazione dei periodi di esercizio;
g) una idonea documentazione dalla quale emerga l’ubicazione e le dimensioni dell’ azienda e la tipologia produttiva;
h) una idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773,ed all’ articolo 5 della legge 9 febbraio 1973,n. 59.
(3) Sulle domande decide la commissione provinciale per l’agriturismo di cui al successivo articolo6, attenendosi ai criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta provinciale e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti occorrenti per l’ iscrizione.In tale ambito la commissione accerta l’ idoneità morale del richiedente sulla base della documentazione di cui al comma 2, lettera h), e valuta il rapporto di connessione e complementarietà tra l’ attività agricola e quella agrituristica, la compatibilità con le strutture turistiche già esistenti nella zona, la disponibilità di spazi ed edifici ed il loro arredamento, il numero degli addetti ed il grado del loro impegno agricolo.
(4) Per la verifica dei dati risultanti dalla documentazione allegata alle domande ai sensi del comma2, lettere a), b), e) e g), la commissione può avvalersi della collaborazione da parte dei funzionari dell’ ispettorato provinciale per l’ agricoltura.
(5) Valutata positivamente la domanda da parte della commissione, il segretario della stessa iscrive il conduttore dell’ azienda agricola nell’ elenco provinciale degli operatori agrituristici e rilascia un certificato attestante le attività consentite, fatte salve le prescrizioni e disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia ed, in specie, quelle di cui alla normativa richiamata nel seguente articolo 5.
(6) Qualora la commissione accerti l’ inidoneità ricettiva dei locali destinati all’ utilizzazione agrituristica per mancanza o carenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, o altre insufficienze, il segretario della commissione può rilasciare un certificato provvisorio di idoneità , nel quale sono descritti tali elementi ed i lavori di adeguamento, alla cui realizzazione è subordinata l’ iscrizione nell’ elenco provinciale degli operatori agrituristici.
ARTICOLO 5 Autorizzazioni
(1) Lo svolgimento delle singole attività , che ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, rientrano nell’ agriturismo è subordinata all’ iscrizione nell’ elenco di cui all’ articolo 4, nonché alle rispettive disposizioni contenute nella seguente normativa vigente:
a) le attività di cui alla lettera a) del predetto comma alla normativa di cui alla legge provinciale15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’ attività di cui alla lettera b) del predetto comma alla normativa di cui alla legge provinciale24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;
c) le attività di cui alla lettera c) del predetto comma alla normativa di cui alla legge provinciale12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche e d’integrazioni;
d) le attività di cui alla lettera d) ed e) del predetto comma alle autorizzazioni previste rispettivamente dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 1985,n. 730, e dal DPR 1 novembre 1973, n. 686.(2) La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni igienico – sanitarie vigenti in materia.
ARTICOLO 6 Commissione provinciale per l’ agriturismo
(1) La commissione provinciale per l’ agriturismo di cui al precedente articolo 4 viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale, ha sede presso l’ Ispettorato provinciale per l’ agricoltura e resta in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è avvenuta la nomina.
(2) La commissione di cui al precedente comma è composta:
a) dall’ assessore protempore per l’ agricoltura e le foreste, che la presiede;
b) da due funzionari della ripartizione VI – agricoltura e foreste designati dall’ assessore competente;
c) da due rappresentanti la ripartizione VII – artigianato,turismo e sport designati dall’ assessore competente, di cui uno su proposta dell’ organizzazione turistica più rappresentativa a livello provinciale;
d) da due rappresentanti designati dall’ organizzazione agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario dell’Ispettorato provinciale per l’ agricoltura.
(4) Per ogni membro effettivo viene nominato uno supplente.
(5) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell’ ultimo censimento generale della popolazione.
(6) Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.
(7) Contro i provvedimenti assunti dalla commissione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da presentarsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.
(8) Ai componenti della commissione sono attribuiti,in quanto spettino, i gettoni di presenza e di rimborsi spese previsti dalle vigenti norme provinciali.
ARTICOLO 7 Obblighi agli operatori agrituristici e cancellazione dall’albo
(1) L’ operatore iscritto nell’ elenco provinciale ha l’obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui all’ articolo 4 e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso, nonché dalle disposizioni delle leggi vigenti in materia.
(2) L’ iscrizione nell’ elenco provinciale degli operatori agrituristici è revocata dalla commissione di cui al precedente articolo 6, con provvedimento motivato, allorché venga accertato che l’ operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’ attività agrituristica entro un anno dall’ iscrizione nell’ elenco;
b) abbia, successivamente all’ iscrizione, perduto uno dei requisiti previsti per l’ iscrizione stessa nell’ elenco provinciale degli operatori agrituristici;
c) abbia violato uno degli obblighi di cui al precedente comma 1.
(3) La revoca dell’ iscrizione produce la cancellazione dell’operatore agrituristico dall’ elenco provinciale. Inoltre, la commissione può proporre alla Giunta provinciale di disporre il recupero totale o parziale degli eventuali contributi concessi, oltre ai relativi interessi calcolati al tasso di sconto.
(4) Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica della revoca stessa.
ARTICOLO 8 Vigilanza
(1) Fatto salvo quanto disposto dall’ articolo13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, nº689, nonché dalle disposizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 5, sono incaricati del controllo sull’ osservanza della presente legge i dipendenti dell’ Ispettorato provinciale per l’ agricoltura appositamente autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale. Ai fini dell’ esercizio delle loro attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno facoltà di ispezionare le attività agrituristiche.
ARTICOLO 9 Sanzioni amministrative
(1) Ferma restando l’ applicazione delle sanzioni penali e di quelle amministrative vigenti in materia,per la violazione delle norme contenute negli articoli 4 e 7 della presente legge si applica, nel rispetto delle procedure contenute nel Testo unificato delle leggi provinciali sulle norme di procedura per l’ applicazione delle sanzioni amministrative approvato con DPGP 25 giugno 1984, n. 16, la sanzione amministrativa variabile da lire 100.000 a lire 600.000.
(2) Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla Tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.
(3) La competenza per l’ emanazione di cui all’articolo 7 del succitato Testo unificato spetta al direttore dell’ Ispettorato provinciale dell’ agricoltura.
TITOLO III Contributi agli operatori agrituristici
ARTICOLO 10 Iniziative ammesse a beneficio
(1) Per l’ attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli,che siano iscritti o abbiano richiesto di essere iscritti nell’ elenco di cui all’ articolo 4 della presente legge ed ottenuto il certificato provvisorio di idoneità .
(2) I contributi di cui al comma 1 non possono eccedere il 60% della spesa dichiarata ammissibile e possono essere concessi per le seguenti iniziative:
a) costruzioni, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare all’ utilizzazione turistica in fabbricati aziendali, nonchè il restauro degli stessi;
b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali, di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo dei prodotti agricoli prevalentemente lavorati in proprio;
c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico – sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera a);
d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libro, al servizio anche delle famiglie rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate a verde.
(3) Le provvidenze di cui sopra vanno prioritariamente destinate a quelle aziende che, per posizione ed estensione dei terreni e/o per composizione del nucleo familiare, ricavano dall’ agricoltura redditi non sufficienti, per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con attività accessoria.
(4) Sono comunque ammissibili a contributo solamente gli acquisti e le opere diretti alle finalità di cui al comma 2, qualora ad intervento ultimatola capienza complessiva non superi i dieci posti letto per azienda agricola.
ARTICOLO 11 Richiesta del concorso finanziario provinciale
(1) Le domande per la concessione di contributi per le iniziative di cui al precedente articolo 10sono indirizzate all’ Assessorato per l’ agricoltura e le foreste e devono essere corredate da:
a) illustrazione degli interventi proposti, con progettazione delle opere e seguenti elaborati: relazione tecnica, corografica, planimetria, profili e prospetti,sezioni d’ opera, computo metrico estimativo;
b) concessione edilizia;
c) nullaosta necessario ove esistono vincoli sul territorio o sull’ immobile;
d) spesa preventiva con piano di finanziamento e di indicazione dei tempi e dei modi di realizzazione dell’ opera;e) certificato d’ iscrizione nell’ elenco rispettivamente certificato provvisorio di idoneità ;
f) titolo di godimento e/ o autorizzazione del proprietario nell’ ipotesi che l’ operatore agrituristico non sia anche proprietario dei fabbricati.
ARTICOLO 12 Concessione ed erogazione dei contributi
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concederei contributi previsti dalla presente legge, previa istruttoria consistente nella verifica tecnico – economica delle iniziative proposte con relativa determinazione della spesa ammissibile e nell’ acquisizione del parere della commissione provinciale per l’ agriturismo di cui all’ articolo 6 della presente legge. Non si applica quanto previsto dalla legge provinciale 27dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche e d’integrazioni.
(2) L’ erogazione dei contributi può essere effettuata anticipatamente fino al 50% dell’ ammontare lordo e per la quota residua dopo che i competenti funzionari dell’ Ispettorato provinciale per l’ agricoltura abbiano accertato l’ avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.
(3) In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione la Giunta provinciale dispone il recupero totale o parziale delle somme già erogate, oltre agli interessi su tali somme pari all’ammontare del tasso di sconto.
ARTICOLO 13 Vincolo di destinazione
(1) I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati per il concorso finanziario provinciale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dalla destinazione agrituristica per almeno cinque anni dalla data del loro collaudo.
(2) L’ inosservanza delle norme di cui al precedente comma 1 comporta, salvo casi di forza maggiore,la restituzione del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte maggiorato ai sens i dell’ultimo comma del precedente articolo.
ARTICOLO 14 Promozione dell’ offerta e della domanda turistica
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad enti ed associazioni del settore agricolo contributi sulle spese relative alla realizzazione di studi ed indagini relativi all’ agriturismo, alla realizzazione di manifestazioni, convegni, materiale divulgativo ed alle iniziative atte a sensibilizzare l’ ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche.
ARTICOLO 15 Abrogazione di legge e norme transitorie
(1) La legge provinciale 10 settembre 1973, nº42, è abrogata.
(2) Gli imprenditori agricoli, che dall’ entrata in vigore della legge provinciale di cui al precedente comma 1 hanno svolto attività agrituristica, così come prevista dall’ articolo 2 della presente legge,possono ottenere il certificato di cui all’ articolo 4che attesti la loro qualifica con decorrenza dal giorno dell’inizio dell’ attività ; l’ emissione dell’ autorizzazione comporta che l’ attività da loro svolta dopo la suddetta data conserva la qualifica di attività agrituristica ai sensi della presente legge.
(3) Gli interessati potranno chiedere l’ iscrizione nell’elenco di cui all’ articolo 6, presentando apposita domanda corredata della documentazione richiesta entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 16 Allacciamento telefonico
(1) Per agevolare nelle zone montane l’ accesso alla rete telefonica, la Giunta provinciale può concedere a titolari di aziende agricole contributi fino al50% delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti a tal fine necessari.
ARTICOLO 17 Istituzione del comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’ agricoltura
(1) E’ istituito il comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura, in seguito chiamato semplicemente comitato, che ha il compito di sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 31 dicembre1962, n. 1852.
(2) Il comitato di cui al comma 1 ha sede presso l’ ispettorato provinciale per l’ agricoltura, viene nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina.Esso è composto da:
a) il direttore dell’ ispettorato provinciale per l’ agricoltura,che lo presiede;
b) il direttore dell’ ufficio provinciale meccanizzazione agricola;
c) tre esperti nel settore designati dall’ assessore competente per l’ agricoltura;
d) un funzionario designato dall’ ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione( UTIF);
e) tre rappresentanti proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario dell’ ufficio provinciale meccanizzazione agricola.
(4) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell’ ultimo censimento della popolazione.
(5) Il comitato è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
(6) Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.
(7) In caso di assenza il presidente viene sostituito da un membro eletto dal comitato medesimo. I membri di cui alle lettere b) e d) del comma 2possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti ai medesimi servizi. Per ciascun membro di cui alle lettere c) ed e) la Giunta provincia le nomina un membro supplente proposto rispettivamente dall’ assessore competente per l’ agricoltura e dall’ organizzazione rappresentata.
(8) Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.
ARTICOLO 18 Compensi
(1) All’ articolo 37 del testo unico delle leggi provinciali sull’ ordinamento dei masi chiusi, approvato con DPGP 28 dicembre 1978, n. 32, è aggiunto il seguente comma:<<( 4) Ai presidenti delle commissioni di cui al comma 1 può essere concesso dal 1o gennaio1989 un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni.Tale assegno deve essere proporzionale ai compiti inerenti alle funzioni e non può superare l’importo di lire 300.000. >>
ARTICOLO 19 Modifica della legge provinciale 21 maggio1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni
(1) La legge provinciale 21 maggio 1981, n.11, e successive modifiche e integrazioni, è modificata come segue:a) dopo l’ articolo 46 è inserito il seguente articolo:<< Art. 46/ bis Trattamento di quiescenza del personale forestale(1) Ai fini del trattamento di quiescenza del personale del corpo forestale provinciale e della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali si applicano le disposizioni dell’ articolo3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, nº284, con le decorrenze ivi contenute.
(2) L’ eventuale eccedenza del trattamento di quiescenza spettante in attuazione di quanto previsto nel comma 1 rispetto a quello conferito dall’ istituto di previdenza CPDEL resta a carico della Provincia. >>b) nell’ allegato A) alle competenze dell’ ufficio 90:Servizi generali della direzione generale, è aggiuntala seguente competenza: << Affari legali e contenzioso nei settori dell’ agricoltura, delle foreste,della caccia e della pesca >>.
(3) Agli avvocati e procuratori addetti all’ ufficio di cui al comma 1, lettera b), incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia,spetta il trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale munito delle stesse qualifiche nell’ amministrazione provinciale. In caso di assenza o impedimento i loro compiti vengono esercitati dall’ispettorato legale, legislativo e contrattuale.
ARTICOLO 20 Disposizioni finanziarie
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 6, 17 e 18 della presente legge, valutati in lire 2 milioni per l’ anno 1988, ed in lire 5 milioni all’anno a partire dal 1989, si fa fronte:
a) per l’ anno 1988 con lo stanziamento del capitolo12125 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità ;
b) per il biennio 1989- 1990 con quote dello stanziamento previsto nella Sezione 1, settore 1.2, lettera a. 1), del bilancio pluriennale 1988- 1990;
c) per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’ articolo19, valutati, tenuto conto anche della decorrenza retro attiva, rispettivamente in lire 60 milioni a carico dell’ esercizio finanziario 1989 ed in lire 10milioni all’ anno a partire dall’ esercizio finanziario1990, si provvede:a) per il biennio 1989- 1990 con quote dello stanziamento iscritto nella Sezione 1, Settore 1.2, lettera b. 1), del bilancio pluriennale 1988- 1990;b) per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.
(3) Le spese per contributi ai sensi degli articoli10, 14 e 16 della presente legge saranno stabilite a decorrere dal 1989 dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 14 dicembre 1988