Legge Regionale N. 3 DEL 03-04-2002 – Marche
Legge Regionale N. 3 DEL 03-04-2002
Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne al fine di:
a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e rurale;
b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso lo sviluppo della multifunzionalità della loro attività per il completamento della formazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni di vita;
c) creare e consolidare nuove forme di ricettività e di servizi turistici nei territori rurali;
d) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale;
e) conservare, tutelare e promuovere l’ambiente e il paesaggio agricolo;
f) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali e quelli provenienti da agricoltura biologica;
g) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
h) sviluppare il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell’ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.
Capo I
Norme per l’esercizio dell’agriturismo
ARTICOLO 2 (Definizione di attività agrituristiche)
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli od associati, attraverso l’utilizzazione delle strutture, così come individuate dall’articolo 7, e dei fondi dell’azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarità rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere.
2. In particolare, sono attività agrituristiche:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) ospitare in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
c) somministrare per il consumo sul posto, spuntini, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, prodotti per almeno il 35 per cento con materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al 25 per cento per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire dalla produzione locale acquistata direttamente presso imprese agricole singole o associate operanti nel territorio regionale;
d) organizzare, nell’ambito dell’azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati, anche se svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative legate alle tradizioni rurali e territoriali, sportive, divulgative e culturali legate alle attività agricole, ivi inclusa l’organizzazione di fattorie didattiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. S’intende per attività agrituristica stagionale quella riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti che non può essere superiore ai tre mesi consecutivi.
ARTICOLO 3 (Rapporto di connessione e complementarità)
1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione e complementarità con l’attività agricola, che deve comunque rimanere principale.
2. Il carattere di principalità dell’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti, di salvaguardia ambientale rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell’attività agricola è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.
3. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 6 sono adottate apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell’ambiente, ed i tempi previsti per l’espletamento delle attività agrituristiche.
4. Il rapporto di connessione e complementarità è presunto nel caso di aziende che diano ospitalità completa a non più di otto persone o somministrino sedici pasti giornalieri oppure accolgano campers, roulottes e tende per un massimo di quattro piazzole.
5. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità l’operatore agrituristico è tenuto a presentare al comune, nel cui territorio ricade la struttura, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di inizio dell’attività, una relazione secondo le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 6. L’accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato dal comune nel cui territorio hanno sede gli immobili dell’azienda nei quali viene esercitata l’attività agrituristica.
ARTICOLO 4 (Operatori agrituristici)
1. Gli operatori agrituristici possono avvalersi, per l’esercizio dell’attività agrituristica, della collaborazione di loro familiari, ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile e di personale dipendente assunto per l’attività aziendale con contratto di lavoro agricolo ai sensi della normativa vigente.
2. Possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico, utilizzando le denominazioni “agriturismo” e “agrituristico”, solo gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 9 e in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 10.
3. E’ vietato l’uso delle denominazioni di “agriturismo”, “agrituristico”, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale da parte di soggetti che non possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico ai sensi del comma 2. E’ fatta salva la facoltà dell’utilizzo della propria denominazione da parte dell’associazione “Agriturist” e dei suoi associati ad integrazione della denominazione aziendale.
4. Parimenti è vietato l’uso, da parte delle aziende agrituristiche, delle denominazioni “ristorante”, “pizzeria”, “albergo” riservate esclusivamente ai titolari di licenze commerciali.
ARTICOLO 5 (Limiti di attività)
1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non deve essere superiore:
a) per ospitalità in alloggi: a trentacinque posti letto. E’ consentito raggiungere il limite di cinquanta posti letto esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale;
b) per la sosta in spazi aperti: a dodici piazzole. In questo caso l’azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari. E’ consentito raggiungere il limite di venti piazzole esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, di dimensione minima di dieci ettari;
c) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a settanta posti a tavola. Tale limite è elevabile a novanta posti in caso di somministrazione di prodotti provenienti per non meno del 50 per cento dalla propria azienda. Il numero massimo di pasti che l’azienda può somministrare nel corso dell’anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e complementarità.
ARTICOLO 6 (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge contiene:
a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e i criteri di conteggio;
b) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;
c) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità;
d) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati per la sommistrazione di spuntini, pasti e bevande;
e) le norme di carattere igienico-sanitario ad integrazione di quelle previste dall’articolo 8;
f) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 9;
g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica;
h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
i) i periodi minimi di apertura;
l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 7 (Immobili destinati all’agriturismo)
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento.
2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali, così come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell’imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato ma sempre nello stesso comune o in comune contiguo.
3. Gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo.
ARTICOLO 8 (Norme igienico-sanitarie)
1. Le aziende agrituristiche di cui alla presente legge devono possedere, riguardo agli aspetti di abitabilità e agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali e di igiene per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.
2. Fatto salvo l’obbligo di assicurare una superficie minima di metri quadrati 7 per le stanze da un letto e di metri quadrati 11 per le stanze a due letti con incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più (la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all’unità superiore) nonché un’altezza media minima di metri 2,50, qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l’adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, può essere consentita la riduzione dell’altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto e per i locali servizi, a 23 metri cubi per camera a due letti.
3. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissata in metri quadrati ventisei e possono esservi alloggiate non più di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni.
ARTICOLO 9 (Elenco regionale degli operatori agrituristici)
1. Presso la competente struttura regionale è istituito l’elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10.
3. Con il regolamento di attuazione, di cui all’articolo 6, vengono stabilite le modalità e le procedure per l’iscrizione nonché la documentazione da presentare.
4. L’iscrizione nell’elenco si intende concessa qualora il termine fissato dal regolamento di cui all’articolo 6 sia decorso in assenza di comunicazione all’interessato.
5. L’iscrizione nell’elenco è negata nei casi previsti dall’articolo 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La cancellazione dall’elenco è disposta qualora l’imprenditore non abbia intrapreso l’attività entro i tre anni successivi all’iscrizione, nei casi di revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 o per la perdita dei requisiti per l’iscrizione.
7. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.
8. Nel caso di cancellazione dall’elenco gli operatori devono restituire l’eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data dell’accertamento della perdita dei requisiti.
9. La Regione comunica al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda agrituristica l’avvenuta iscrizione e cancellazione della stessa dall’elenco di cui al comma 1.
ARTICOLO 10 (Autorizzazione comunale)
1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 9, che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare, al comune dove hanno sede gli immobili, apposita domanda di autorizzazione.
2. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 6, sono indicate le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione.
3. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per le singole attività esercitate; in mancanza di provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.
4. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo e viene rilasciata a titolo gratuito ed ha durata triennale. Alla scadenza del triennio l’operatore agrituristico presenta domanda di rinnovo, secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Nell’autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attività agrituristiche consentite ed i relativi limiti, nonché le utenze annuali ammissibili ed i periodi di apertura. A richiesta dell’operatore, o a seguito di controlli effettuati, nel rispetto del rapporto di connessione e complementarità, secondo quanto indicato dall’articolo 3, il comune può variare il volume di attività, mediante la modifica dell’autorizzazione in corso.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e l’indicazione delle singole attività esercitate.
ARTICOLO 11 (Obblighi amministrativi)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche deve:
a) dare inizio all’attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione;
b) esporre al pubblico l’autorizzazione di cui all’articolo 10;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione stessa e le tariffe esposte ai sensi dell’articolo 13;
d) provvedere alla registrazione e denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto delle forme e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
e) predisporre un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, dei prodotti biologici offerti dall’azienda agricola e metterlo a disposizione degli ospiti.
ARTICOLO 12 (Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 10 è sospesa con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni, qualora venga accertato che l’operatore agrituristico abbia violato gli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. L’autorizzazione è revocata con provvedimento motivato qualora si accerti che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione, ovvero abbia sospeso l’attività da almeno un anno;
b) abbia contravvenuto agli obblighi di cui all’articolo 11;
c) abbia subito, nel corso dell’anno solare, più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato i vincoli previsti a norma dell’articolo 17 per la destinazione d’uso degli immobili beneficiari di contributi regionali.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal comune alla Regione al fine dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 13 (Pubblicità dei servizi e prezzi)
1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti, compreso l’elenco delle camere con l’indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.
2. In ogni camera deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.
3. Gli operatori autorizzati che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti notificano, entro il 1° ottobre di ogni anno al comune competente per territorio, mediante appositi modelli, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con facoltà di modificarli, entro il 1° marzo di ogni anno, per quelli da praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
ARTICOLO 14 (Barriere architettoniche)
1. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere per alloggio, o a quattro piazzole per sosta in spazi aperti o a venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.
2. E’ consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora negli interventi di natura edilizia sia dimostrata l’impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone fisicamente impedite. La deroga è consentita dal comune in sede di provvedimento autorizzativo.
ARTICOLO 15 (Recupero del patrimonio edilizio)
1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, recupero e risanamento conservativo, e di ristrutturazione. Nel caso delle ristrutturazioni sono possibili aumenti volumetrici, se previsti e consentiti dalle normative urbanistiche comunali.
2. La Regione favorisce gli interventi di recupero o di ampliamento dei locali ad utilizzo agrituristico che avvengano nel rispetto delle caratteristiche rurali dell’edificio conservandone l’aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici con l’uso di materiali e tecniche tipici della zona e con il ricorso a tecniche di bioarchitettura.
3. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito.
ARTICOLO 16 (Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l’agriturismo)
1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell’elenco di cui all’articolo 9.2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione e sistemazione di locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati al servizio dell’azienda agricola, sistemazioni esterne e adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;
b) arredamento ed attrezzature per i locali e per gli esterni di cui alla lettera a);
c) realizzazione di itinerari, di strutture sportive e ricreative connesse alle attività agricole e agrituristiche, con preferenza per quelle gestite in forma associata da operatori agrituristici.
3. Con successivi atti della Giunta regionale sono individuati i criteri, le modalità, le percentuali di aiuto e le priorità per l’assegnazione dei benefici.
ARTICOLO 17 (Vincolo di destinazione degli edifici)
1. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell’articolo 16 sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data della liquidazione finale dei contributi per la durata di anni dieci.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto da trascrivere a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati, ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del codice civile.
3. L’elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al comma 1 è tenuto dalla struttura regionale competente.
ARTICOLO 18 (Formazione professionale)
1. La Regione, le Province e gli enti locali assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.
ARTICOLO 19 (Vigilanza e controllo)
1. La vigilanza e il controllo sull’applicazione della presente legge sono esercitati dai comuni.
Capo II
Turismo rurale
ARTICOLO 20 (Definizione del turismo rurale)
1. Per turismo rurale s’intende una specifica articolazione dell’offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che possono comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.
2. In particolare, l’attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all’esterno del territorio urbanizzato o nei borghi rurali così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengano le caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale della zona.
3. La ristorazione deve basarsi su un’offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende e cooperative agricole della regione, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 350/1999, e dei prodotti biologici.
4. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.
ARTICOLO 21 (Esercizi di turismo rurale)
1. Sono esercizi di turismo rurale:
a) le country-houses così come individuate e disciplinate dalle leggi regionali di settore;
b) i centri rurali di ristoro e degustazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modificazioni. Per tali tipologie il comune integra il proprio piano per la somministrazione di alimenti e bevande, con la previsione di una specifica quota di autorizzazioni destinate a questa attività.
3. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole.
ARTICOLO 22 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000.
2. Chi opera senza l’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.750, nonché alla chiusura dell’esercizio aperto senza l’autorizzazione, che non può essere nuovamente rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura.
3. Il titolare di impresa agricola che esercita l’attività agrituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.
4. E’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:
a) attribuzione al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un’attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
c) mancata esposizione al pubblico di copia dell’autorizzazione comunale;
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.
5. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell’esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il comune può procedere alla revoca dell’autorizzazione.
6. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni secondo la procedura stabilita dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33.
Capo III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
ARTICOLO 23 (Conferenza permanente dell’agriturismo e del turismo rurale)
1. Al fine di analizzare le problematiche sulle attività previste dalla presente legge e formulare pareri e proposte operative alla Giunta regionale, è istituita la Conferenza permanente dell’agriturismo e del turismo rurale, articolata in:
a) comitato istituzionale;
b) comitato tecnico.
2. Il comitato istituzionale è composto da:
a) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, sanità, turismo e urbanistica;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante della cooperazione, designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante designato da ciascuno degli organismi e degli enti istituzionalmente preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività consentite dalla presente legge;
e) un rappresentante degli esercenti del commercio designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante degli esercenti del turismo designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante dell’unione delle camere di commercio delle Marche.
3. Il comitato tecnico, che ha la funzione di analizzare l’attuazione e l’applicazione delle norme contenute nella presente legge per il solo settore agrituristico, è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato che lo presiede;
b) i funzionari delle strutture regionali responsabili delle istruttorie in materia di agriturismo;
c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Sono componenti di diritto della Conferenza:
a) l’assessore regionale competente in materia di agriturismo, che la presiede;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.
5. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito dell’avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei rappresentanti di ciascuno dei comitati di cui ai commi 2 e 3.
6. Il presidente della Conferenza convoca congiuntamente o disgiuntamente i comitati di cui ai commi 2 e 3.
7. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione è sufficiente un terzo dei componenti.
8. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito.
9. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di agriturismo.
ARTICOLO 24 (Norme transitorie)
1. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l’attività ai sensi della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime di proroga, in base alla l.r. 13 novembre 2001, n. 24, si considerano automaticamente autorizzate se rispettano quanto stabilito all’articolo 5 e se mantengono il rapporto di connessione e complementarità di cui all’articolo 3.
2. Le aziende autorizzate ma non conformi a quanto stabilito dal comma 1, adeguano i requisiti alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 2002.
3. Entro lo stesso termine, i titolari delle aziende autorizzate ai sensi della l.r. 6 giugno 1987, n. 25, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al comune competente la trasformazione dell’autorizzazione agrituristica nelle autorizzazioni come previsto all’articolo 21. Nel caso che la trasformazione comporti la costituzione di un centro rurale di ristoro e degustazione il comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in deroga al numero di autorizzazioni consentite, previo accertamento dei requisiti prescritti per l’operatore e per le strutture dalla legge 287/1991 e successive modificazioni. In questo caso agli operatori autorizzati da più di due anni viene riconosciuto il requisito professionale ivi previsto e sono iscritti d’ufficio al registro esercenti commerciali presso la camera di commercio della provincia competente per territorio. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche in qualsiasi forma organizzate, soggette a regolarizzazione per ottenere l’iscrizione alla camera di commercio, conservano il diritto alla trasformazione nelle attività di turismo rurale, con la sola condizione di mantenere la compagine sociale in essere anche se in forma giuridica societaria di nuova costituzione ed in relazione anche al trasferimento del ramo di azienda.
4. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i titolari delle aziende non sono tenuti ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della l.r. 25/1987. Non sono altresì tenuti a restituire gli eventuali contributi percepiti per l’attività agrituristica.
ARTICOLO 25 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dalla presente legge, dall’anno 2002 e per gli anni successivi, l’entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 con la denominazione di seguito indicata: “Attuazione degli interventi in materia di agriturismo e di turismo rurale”.
3. Per gli anni successivi le risorse saranno assegnate al capitolo corrispondente a quello indicato al comma 2 con legge di bilancio.
ARTICOLO 26 (Abrogazione)
1. Sono abrogati la l.r. 27/1999, la l.r. 24/2001 e l’articolo 6, comma 4, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13.
ARTICOLO 27 (Notifica alla Commissione europea)
1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
ARTICOLO 28 (Efficacia delle norme)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, le norme della presente legge hanno effetto a decorrere dall’adozione del regolamento ivi previsto.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione Marche.Data ad Ancona, addì 3 aprile 2002