Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 – Piemonte
Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20
Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18
ART. 1.
(Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Dopo l’articolo 15 della legge 15 aprile 1985 n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: «Art. 15 bis (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato “bed and breakfast)
1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione (“bed and breakfast”) sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica.).
2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall’Agenzia di
accoglienza e promozione turistica locale (ATL), di cui a] capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi sragionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.
4. Il periodo complessivo di apertura nell’arco dell’anno non può superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo:
a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni
b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.
5. I locali dell’unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all’abitabilità che deve risultare da. apposita autocertificazione
presentata con la denuncia di inizio attività.
6. L’esercizio dell’attività di “bed and breakfast”, esercitata nei limiti di cui alla precedente legge, non costituisce cambio della destinazione d’uso residenziale già in atto nell’unità immobiliare.
7. L’esercizio dell’attività di “bed and breakfast” non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica).
8. L’attività di “bed and breakfast” non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo,
entra a far parte come tale dell’elenco previsto dall’articolo 15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dell’ATL competente per territorio.
9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.
10. L’esercente l’attività deve altresì comunicare all’ATL competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende
applicare dal 1° gennaio dell’anno successivo, nonché l’articolazione del calendario di apertura. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno.
11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, l’esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all’ufficio indicato dal Questore, l’arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata presso l’abitazione in cui viene svolta l’attività per gli eventuali controlli di pubblica sicurezza.
12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all’articolo 14, come modificati ed integrati dalla legge regionale 14 luglio 1988 n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra. alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), fermo restando che, qualora l’attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinali a servizi igienici.
13. L’esercente l’attività deve garantire:
a) La pulizia quotidiana dei locali;
b) La fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione;
14. L’esercizio dell’attività di ‘”bed and breakfast”, qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.
15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (ATR) di cui al capo II della Lr. 75/1996 e le ATL,
l’incremento e la diffusione del “bed and breakfast”, sostenendo l’attuazione di progetti finalizzati a migliorare l’offerta di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:
a) l’assistenza tecnica, la consulenza, l’informazione e la qualificazione degli operatori;
b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile e/o di certificazione di qualità;
c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli e cataloghi, centri di informazione e prenotazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate».
Art. 2 (modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica) è sostituito dal seguente:
2. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, gli esercenti l’attività di “bed and breakfast”, la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.»
Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n.20-1442
Approvazione dei criteri di classificazione, del logo distintivo dell’esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato “Bed and Breakfast”
A relazione dell’Assessore Rachelli:
– Vista la L.R 13/3/2000 n.20 “Integrazione della extralberghiere
– e modifica della L.R. 8/7/99 n.18 – Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, ed in particolare l’art.1 comma 8 che demanda alla Giunta regionale il compito di adottare specifici criteri di classificazione dei “Bed and Breakfast”;
– visti i criteri di classificazione dei Bed and Breakfast riportati nell’allegato A che articolano tali strutture per livelli di qualità in base alle caratteristiche tipologiche ed ai servizi che offrono.
– considerato che a tale classificazione il titolare esercente il Bed& Breakfast dovrà procedere contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 gioni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi già in funzione;
– considerato che la classificazione dei Bed and Breakfast comporta inoltre la necessità di definire una simbologia unificata su tutto il territorio regionale che dovrà costituire il marchio di qualità di tale tipo di ricettività sul territorio piemontese;
– visto il modello del simbolo distintivo dei Bed and Breakfast come nell’allegato B.
– dato atto che sarà obbligatorio esporre in modo visibile all’interno dell’alloggio e
facoltativamente all’esterno il segno distintivo della categoria assegnata realizzato in conformità a modello approvato con il presente provvedimento e che ai sensi dell’art.20, comma 12 del D.P.R n. 639 del 16/10/1972, l’esposizione all’esterno
dell’Azienda ricettiva di cartelli riportanti la suddetta simbologia è esente dall’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
– considerato infine che in fase di primo avvio della legge sono sorti alcuni problemi di applicazione e che pertanto, al fine di escludere errate interpretazioni della disciplina, si rende necessario fornire alcune indicazioni; oggetto di una specifica circolare del Presidente della Giunta, circa la corretta applicazione delle norme della L.R 20/2000 e conseguentemente della L.R 31/85 e L.R 34/88.
La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA
– di approvare i criteri di classificazione dell’esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato “Bed and Breakfast”, riportati nell’allegato A alla presente deliberazione;
– di stabilire che a tale classificazione il titolare esercente il Bed and Breakfast dovrà procedere contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi già in funzione.
– Di approvare il modello del simbolo distintivo dei Bed and Breakfast da apporre obbligatoriamente all’interno dell’alloggio e facoltativamente all’esterno, riportato nell’allegato B alla presente deliberazione.
(omissis)
ALLEGATO A
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI BED & BREAKFAST
La Regione Piemonte stabilisce, ai sensi dell’art.7 della legge 17 maggio 1983 n. 217 i criteri e le modalità per la classificazione dei Bed & Breakfast.
Sono considerati Bed & Breakfast le strutture ricettive gestite da privati i quali utilizzano parte della propria abitazione, fornendo servizio di pernottamento e prima
colazione, avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare.
I Bed & Breakfast sono classificati in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di seguito indicati.
I Bed & Breakfast sono classificati in quattro classi contrassegnate in ordine decrescente da 4, 3, 2, e 1 stella.
E’ fatto obbligo ai titolari di Bed & Breakfast di esporre in modo visibile all’interno dell’abitazione il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.
Le funzioni amministrative in materia di classificazione sono esercitate dal Comune in base alla delega attribuita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.
Per l’attribuzione della classifica dei B&B si applicano le procedure previste per la semplificazione a accelerazione dei procedimenti amministrativi previste dall’art.19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall’art.2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il titolare del B&B presenta al Comune competente per il territorio la denuncia della classifica che viene attribuita all’abitazione in base all’applicazione degli standard minimi qualitativi previsti.
La denuncia è presentata su modulo predisposto dalla Regione e deve essere trasmessa al Comune e della Regione e deve essere trasmessa al Comune e alla Provincia contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi già in funzione.
Il Comune entro 60 giorni dalla denuncia, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, entro il medesimo termine, la modifica della classifica salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare la propria attività ai criteri di classificazione previsti entro il termine prefissato dal Comune.
Il provvedimento di modifica della classifica o di prescrizione a conformare l’attività è adottato dal Comune anche qualora venga riscontrato che sono venuti meno i presupposti e i requisiti iniziali di classificazione.
Il Comune trasmette alla Regione ed alla Provincia i provvedimenti adottati.
AVVERTENZE
Per l’assegnazione ad una determinata classe, le strutture ricettive B&B devono avere tutte le caratteristiche richieste per tale classe.
Il locale bagno completo s’intende dotato di w.c con cacciata d’acqua, lavabo, specchio con presa di corrente, vasca da bagno o piatto doccia, bidet, acqua calda e fredda.
Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.
Per gli esercizi B&B siti in immobili esistenti classificabili come dimora storica o vincolati ai sensi della L. 1089/39 il requisito dell’ascensore non obbligatorio.
CLASSIFICAZIONE
Le strutture ricettive denominate B&B sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di seguito indicati nello specifico paragrafo.
DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE
La classificazione ha efficacia per un quinquennio dalla data di denuncia. Eventuali modifiche della classificazione in atto effettuate con la procedura di denuncia prima
richiamata costituiscono nuova classificazione ed assumono efficacia per un nuovo quinquennio.
PUBBLICITA’ DI CLASSE
E’ fatto obbligo agli esercizi B&B di esporre in modo visibile all’interno dell’abitazione adibita a B&B il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione Piemonte.
L’esposizione all’esterno è facoltativa.
STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI
BED&BREAKFAST.
· Servizio custodia valori: (3,4)
· Frigo bar:
1. In tutte le camere (4)
2. In almeno 1 camera (3)
· Lingue estere parlate:
Almeno una lingua (4)
· Cambio biancheria compresa quella del bagno:
1. A giorni alterni (4)
2. Due volte alla settimana(1,2,3,)
· Accessori dei locali-bagno di pertinenza delle camere:
1. Saponetta (1,2,3,4,)
2. Bagnoschiuma (2,3,4,)
3. Sali da bagno (4)
4. Un telo da bagno per persona (1,2,3,4,)
5. Un asciugamano per persona (1,2,3,4,)
6. Una salvietta per persona (1,2,3,4,)
7. Riserva di carta igienica (1,2,3,4,)
8. Sacchetti igienici (1,2,3,4,)
9. Cestino rifiuti (1,2,3,4,)
10. Asciugacapelli (3,4,)
· Pulizia nelle camere o unità abitative:
1. Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (3,4,)
2. Una volta al giorno (1,2,)
· Riscaldamento:
In tutto l’esercizio (1,2,3,4)
· Aria condizionata
1. in tutti i locali (4)
2. in almeno 1 camera da letto (3)
· Ascensore: (3,4) (valida per gli esercizi di B&B localizzati oltre
al secondo piano fuori terra)
· Arredamento camera
1. un letto, armadio, specchio (1,2,3,4)
2. comodino e tavolino (sostituibili da ripiani con analoga funzione)
(1,2,3,4)
3. lampade o appliques da comodino (1,2,3,4)
4. cestino rifiuti (1,2,3,4)
5. sgabello o ripiano apposito per bagagli (2,3,4)
· Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative:
1. una sedia per letto (1,2,3,4,)
2. una poltroncina per letto (3,4)
· Televisione
1. In tutte le camere (4)
2. Con antenna satellitare (4)
3. Ad uso comune (2,3,4)
· Telefono
1. Apparecchio telefonico per uso comune (1,2,3,4,)
2. Apparecchio telefonico in camera (4)
· Assenza barriere architettoniche (4)
· Sala per colazione (3,4)
· Sala soggiorno lettura (4)
· Camere con vista panoramica (3,4)
· Seggiolone per bambine (2,3,4)
· Lettino/culla per bambini (2,3,4)
· Servizio sveglia (1,2,3,4)
· Possibilità di utilizzo lavatrice (3,4)
· Possibilità di utilizzo ferro da stiro (3,4)
· Possibilità di utilizzo computer (4)
· Possibilità di utilizzo del giardino (3,4) (per le tipologie di
immobile che lo prevedono)
· Area esterna giochi bambini (4)
· Accettazione animali domestici (3,4)
· Parcheggio riservato (4) (per le tipologie di immobile che lo
prevedono)
· Idoneo dispositivo e mezzi antincendio (secondo le disposizioni
vigenti e le prescrizioni dei
vigili del fuoco – 3,4)
· Bagno riservato alla camera (3,4)
· Prima colazione:
1. Cibi preconfezionati (1,2,3,4)
2. A buffet (2,3,4,)
3. Su ordinazione (4)