Legge regionale 28/04/1997. N. 12 – Lombardia
REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 28/04/1997. N. 12
Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze
ESTRATTO RELATIVO AL B&B
“Art. 16 bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato “Bed & Breakfast”)
Articolo così aggiunto dalla legge regionale 6/2001
1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata “Bed & Breakfast”.
2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo “Bed & Breakfast” che può essere affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
3. L’esercizio dell’attività di “Bed & Breakfast” non necessita di iscrizione alla sezione speciale del “Registro delle imprese” e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
4. L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali;
comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile.5. L’attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall’autodichiarazione comprovante l’estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all’interno dei locali dove è esercitata l’attività.
7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.
8. Il responsabile dell’attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l’elenco delle attività ricettive di “Bed & Breakfast” comprensivo della denominazione e dell’indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell’attività di informazione turistica. L’elenco è comunicato alla Regione.
10. Il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
11. Il Comune esercita la vigilanza sull’attività di “Bed & Breakfast”. Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell’attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell’attività.
12. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di “Bed & Breakfast” senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l’attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune.
Titolo I ATTIVITA’ RICETTIVA ALBERGHIERA
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La regione Lombardia ai sensi dell’ art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 “Legge – quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’ offerta turistica”, individua le aziende alberghiere e stabilisce i criteri e le modalità per la loro classificazione, nonchè la regolamentazione delle case e appartamenti per vacanze.
ARTICOLO 2 (Aziende alberghiere – Definizione)
1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
2. Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) “alberghi” quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
b) “residenze turistico-alberghiere” (R.T.A.) quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
3. L’appartenenza all’una o all’altra tipologia viene determinata dalla prevalenza nel computo della capacità ricettiva tra camere ed appartamenti, fermo restando che per le RTA, la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore a sette giorni.
ARTICOLO 3 (Tipologie alberghiere)
1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle tipologie ed assumere le denominazioni sottoindicate:
a) MOTEL: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar.
Inoltre devono fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell’esercizio;
b) VILLAGGIO ALBERGO: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
c) ALBERGO MEUBLÉ o GARNÌ: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;
d) ALBERGO – DIMORA STORICA: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
e) ALBERGO – CENTRO BENESSERE: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.
2. In alternativa alla indicazione albergo può essere usata l’indicazione “Hotel” o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle “Grand Hotel” o “Grande Albergo”.
3. Qualora le aziende alberghiere ritenessero necessario utilizzare una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge, la stessa deve essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione provinciale, su richiesta motivata, in sede di rilascio della classificazione.
ARTICOLO 4 (Classificazione)
1. Le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati negli allegati A e B alla presente legge.
2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando sono in possesso di eccezionali requisiti di qualità tipici degli esercizi di classe internazionale.
3. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate in ordine decrescente da quattro, tre e due stelle.
4. Le strutture alberghiere nelle quali sono alloggiati clienti che devono avvalersi dei servizi generali della casa principale (dipendenze alberghiere) sono classificate nella classe immediatamente inferiore rispetto a quest’ultima.
5. È del pari classificato nella classe immediatamente inferiore a quella della casa principale il complesso dei locali adibiti a dipendenze alberghiere dello stesso fabbricato ma con ingresso autonomo e separato, sempre che i clienti debbano avvalersi dei servizi generali della casa principale.
ARTICOLO 5 (Durata della classificazione)
1. La classificazione ha validità per un quinquennio, decorrente dalla data di cui al primo comma dell’ art. 17.
2. Qualora durante il quinquennio, si determino cambiamenti alle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un’azienda, si procede all’attribuzione di una nuova classificazione nei termini di cui all’art. 6.
3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.
4. Le operazioni relative alla classificazione a valenza quinquennale sono compiute nel secondo semestre dell’anno nel quale scade il quinquennio della classificazione stessa. A tale scopo i titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di giugno, presentare domanda all’amministrazione provinciale su appositi moduli predisposti dalla stessa.
ARTICOLO 6 (Procedure per l’ attribuzione della classificazione)
1. Ai fini dell’attribuzione della classificazione, gli interessati presentano domanda ai competenti uffici dell’amministrazione provinciale su appositi moduli predisposti dalla stessa, contenenti tutti gli elementi necessari per la relativa valutazione ed in particolare quelli riguardanti le prestazioni di servizi, le dotazioni degli impianti e le attrezzature, nonché l’ubicazione e l’aspetto, corredata da fotografie.
2. La classificazione è attribuita con formale provvedimento dell’amministrazione provinciale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di aziende alberghiere la cui costruzione non sia ancora completata, è concessa, senza necessità di sopralluogo, una classificazione provvisoria di durata non superiore ai tre mesi successivi al rilascio della licenza d’esercizio, previa domanda ai competenti uffici provinciali corredata dallo stato di avanzamento dei lavori e dalle indicazioni di cui al primo comma.
3. Tale classificazione è successivamente confermata o modificata sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall’istante.
4. Le amministrazioni provinciali, ai fini dell’attribuzione della classificazione, possono avvalersi, in fase di istruttoria, di una commissione nella cui composizione deve essere prevista la presenza di rappresentanti degli albergatori e dei consumatori.
ARTICOLO 7 (Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione)
1. È fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all’esterno e all’interno delle aziende il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.
2. I prezzi minimi e massimi, dichiarati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche”, praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.
3. I provvedimenti di classificazione sono affissi all’albo pretorio della Provincia e del Comune ove hanno sede gli esercizi alberghieri interessati. Copia del provvedimento di classificazione viene trasmesso alla Regione.
ARTICOLO 8 (Rilascio della licenza d’ esercizio)
1. La classificazione dell’esercizio alberghiero costituisce condizione obbligatoria ed indispensabile per il rilascio della licenza d’esercizio da parte del Comune ove è localizzato l’esercizio alberghiero.
2. La licenza d’esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e degli eventuali appartamenti e dei letti, al periodo di apertura ed all’ubicazione.
3. Per le residenze turistico-alberghiere la licenza d’esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, delle eventuali camere e dei letti, al periodo di apertura ed all’ubicazione.
4. Qualora una licenza d’esercizio sia richiesta per l’esercizio di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di altra azienda operante nel territorio dello stesso Comune o Comune contermine, il rilascio è subordinato con verifica presso la competente Camera di commercio al mutamento della denominazione, salvi i diritti degli interessati a norma del codice civile.
ARTICOLO 9 (Delega alle province)
1. Le funzioni amministrative di classificazione alberghiera e la relativa vigilanza anche mediante controlli ispettivi, nonché l’irrogazione delle sanzioni, sono delegate alle Province. Alle stesse sono delegate, altresì, le competenze relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture turistico-ricettive nonché alla vigilanza, in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284.
2. Il consiglio regionale, con propria direttiva, determina gli indirizzi da osservarsi nell’ esercizio delle funzioni delegate.
3. La Giunta regionale, al fine di garantire omogeneità comportamentale da parte delle Province, adotta circolari esplicative sui singoli atti necessari all’espletamento delle funzioni delegate.
4. La Regione esercita i poteri sostitutivi, in caso di inadempienze, per il tramite del competente servizio del settore attività produttive, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa.
ARTICOLO 10 (Ricorsi)
1. Contro la classificazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento, presso una commissione provinciale, nominata da ciascuna amministrazione provinciale composta da cinque membri dei quali due in rappresentanza degli albergatori scelti con il criterio della rappresentanza proporzionale delle loro associazioni in ambito provinciale, due esperti del settore, preferibilmente scelti tra rappresentanti delle associazioni dei consumatori, nominati dalla Provincia e presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato.
2. È altresì ammesso ricorso alla stessa commissione da parte degli utenti che abbiano riscontrato, nel corso di un soggiorno, situazioni difformi nelle dotazioni o nei servizi rispetto alla classificazione attribuita all’esercizio.
2-bis. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dalla presentazione, trascorsi inutilmente i quali lo stesso si intende respinto.
Comma aggiunto dall’art. 11, comma 7 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.
ARTICOLO 11 (Sanzioni)
1. Il titolare che rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della verifica della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero, o non conformi alla classifica della propria azienda, è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
2. Il titolare di azienda alberghiera che ometta di esporre il segno distintivo della categoria e/o della classificazione attribuita e il tariffario delle camere alberghiere, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classificazione diversa da quella ottenuta, ovvero affermi la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 3.000.000.
3. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 “Norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale”, come modificata ed integrata dalla lr 4 giugno 1984, n. 27 “Modifica ed integrazione alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale”. Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle amministrazioni provinciali.
“Titolo II – Case ed appartamenti per vacanze. Attività di Bed & Breakfast”
ARTICOLO 12 (Modifica dell’ art. 18 della lr 11 settembre 1989, n. 45 “Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari”)
Rubrica così sostituita dalla legge regionale 6/2001
1. Omissis
Modifiche già integrate nella legge regionale 45/1989
ARTICOLO 13 (Standard minimi)
1. L’ attività ricettiva non alberghiera di cui al presente Titolo è esercitata in modo esclusivo nel rispetto delle caratteristiche funzionali di cui all’ art. 19 della lr n. 45/ 89 nonchè degli standard minimi obbligatori previsti dall’ allegato C, che fa parte integrante della presente legge.
2. La Giunta regionale ed il consiglio, in relazione alle rispettive competenze ed al fine di garantire omogeneità di comportamento, emanano direttive per disciplinare ulteriormente le varie tipologie delle case ed appartamenti per vacanze.
ARTICOLO 14 (Denuncia di inizio attività )
1. L’ attività ricettiva non alberghiera può essere intrapresa su denuncia di inizio di attività , ai sensi dell’ art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, così come modificato dal decimo comma dell’ art. 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”.
2. La denuncia è presentata ai competenti uffici dell’ amministrazione comunale ove ha sede l’ esercizio della attività , su modulo predisposto dalla giunta regionale, e deve contenere l’ indicazione degli elementi e dei requisiti previsti dalla lr n. 45/ 89 nonchè dall’ allegato C della presente legge, corredata dalla relativa autocertificazione da parte del titolare dell’ esercizio medesimo.
ARTICOLO 15 (Obbligo di pubblicità dei prezzi)
1. I prezzi minimi e massimi, dichiarati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche”, praticati nell’ esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all’ interno di ciascuna unità abitativa.
2. Alle Province sono delegate le competenze relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza, in attuazione della L. 25 agosto 1991, n. 284.
ARTICOLO 16 (Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza, il controllo e l’irrogazione delle sanzioni spettano al Comune competente per territorio, in relazione all’ubicazione dell’esercizio ricettivo di case ed appartamenti per vacanze.
2. Chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive regolamentata nel presente Titolo senza averne fatto denuncia, è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
3. Per l’ applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 “Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale”, come modificata ed integrata dalla lr 4 giugno 1984, n. 27 “Modifica ed integrazione alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale”. Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle amministrazioni comunali.
“Art. 16 bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato “Bed & Breakfast”)
Articolo così aggiunto dalla legge regionale 6/2001
1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 , n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata “Bed & Breakfast”.
2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo “Bed & Breakfast” che può essere affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
3. L’esercizio dell’attività di “Bed & Breakfast” non necessita di iscrizione alla sezione speciale del “Registro delle imprese” e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
4. L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali;
comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile.
5. L’attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall’autodichiarazione comprovante l’estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all’interno dei locali dove è esercitata l’attività.
7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.
8. Il responsabile dell’attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l’elenco delle attività ricettive di “Bed & Breakfast” comprensivo della denominazione e dell’indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell’attività di informazione turistica. L’elenco è comunicato alla Regione.
10. Il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
11. Il Comune esercita la vigilanza sull’attività di “Bed & Breakfast”. Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell’attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell’attività.
12. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di “Bed & Breakfast” senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l’attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune.
Titolo III NORME FINALI
ARTICOLO 17 (Termini per l’ adeguamento della classificazione alberghiera)
1. La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° ottobre 1997
2. Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo gli standard qualitativi obbligatori minimi indicati negli allegati A e B della presente legge.
3. Le aziende alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che debbano procedere a lavori di tipo strutturale e impiantistico per l’ adeguamento agli standard qualitativi obbligatori minimi, di cui agli allegati A e B, per il mantenimento della classe di appartenenza, possono conservare la classifica che possiedono al 30 settembre 1997 non oltre il 30 settembre 1999.
4. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alle amministrazioni provinciali competenti per territorio gli elenchi degli esercizi alberghieri in possesso di licenza di esercizio con copia del provvedimento della classificazione assegnata.
Art. 18 Norma finanziaria. (Abrogato)
Articolo abrogato dall’art. 2, comma 6 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.
Art. 18-bis Standard qualitativi obbligatori minimi.
Articolo aggiunto dall’art. 12, comma 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15
1. Con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono indicati” gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui agli articoli 4 e 13.
Così modificato dall’art. 1, comma 22, lett. a), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.
2. Con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli allegati A, B e C sono abrogati e i riferimenti agli allegati medesimi contenuti nella presente legge s’intendono effettuati “ai predetti regolamenti”.
Comma così modificato dall’art. 1, comma 22, lett. b), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.
ARTICOLO 19 (Abrogazioni)
1. dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la lr 8 febbraio 1982, n. 11 “Disciplina della classificazione alberghiera”;
b) la lr 28 aprile 1983, n. 37 “Modifiche ed integrazioni alla lr 8 febbraio 1982, n. 11 concernente ” Disciplina della classificazione alberghiera””;
c) la lr 19 agosto 1983, n. 57 “Modifiche ed integrazioni alla lr 8 febbraio 1982, n. 11 ” Disciplina della classificazione alberghiera””;
d) la lr 7 gennaio 1988, n. 1 “Proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8 febbraio 1982, n. 11 ” Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni””;
e) la lr 7 agosto 1989, n. 30 “Proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8 febbraio 1982, n. 11 ” Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni””;
f) la lr 19 dicembre 1991, n. 43 “Ulteriore proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8 febbraio 1982, n. 11 ” Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni””;
g) la lr 5 novembre 1993, n. 33 “Ulteriore proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla lr 8 febbraio 1982, n. 11 ” Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni””;
h) la lett h) dell’ art. 7 della lr 30 luglio 1986, n. 28 “Riordino dell’ amministrazione periferica del turismo”;
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.