Normativa Agriturismo

Legge Regionale N. 14 DEL 7-08-1986 – Basilicata

Legge Regionale N. 14 DEL 7-08-1986
Norme per lo sviluppo dell’agriturismo in Basilicata

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 Obiettivi dell’ intervento
La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria e in conformità con la normativa di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché con il proprio Programma regionale di sviluppo, promuove e sostiene forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire:
a) lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’ integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne;
c) il recupero e la utilizzazione del patrimonio edilizio rurale esistente sul territorio regionale;
d) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
e) la conservazione delle tradizioni popolari;
f) la promozione delle iniziative culturali nel mondo rurale;
g) lo sviluppo del turismo sociale e giovanile;
h) i rapporti fra città e campagne.

ARTICOLO 2 Definizioni di Attività Agrituristiche.
Ai fini della presente legge sono considerate agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’ art. 2135 del codice civile, singoli o associati, e da loro familiari di cui all’ art. 230 bis del codice civile, in rapporto di connessione e di complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla loro destinazione agricola.Rientrano nell’ ambito delle attività agrituristiche:
a) l’offerta stagionale di alloggi nell’ azienda agricola o in edifici di disponibilità dell’ operatore agrituristico, esistenti in borghi rurali;
b) l’ospitalità in spazi liberi, nell’ ambito dell’azienda agricola, per la sosta dei campeggiatori;
c) la somministrazione di pasti e bevande per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcoolico e superalcoolico;
d) la vendita diretta al pubblico di prodotti tipici e artigianali di produzione locale e regionale;
e) l’organizzazione di attività ricreative e sportive legate all’ agricoltura, all’ escursione e> alla vita nei campi, ivi compreso l’ allevamento finalizzato al turismo equestre.
Per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui alla presente legge, è comunque, necessario il possesso dell’ autorizzazione comunale di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge nº 730/ 1985.

ARTICOLO 3 Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.
Possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività agrituristiche i locali siti nell’ abitazione dell’ imprenditore agricolo ubicato nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.Nell’ ambito del programma di cui al successivo art. 8, verranno individuati i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a proprie abitazioni dall’ imprenditore agricolo che svolge la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale ai fini dell’ esercizio di attività agrituristiche, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e alle leggi vigenti nel settore.il restauro deve essere eseguito nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

ARTICOLO 4 Determinazione di criteri e limiti dell’ attività agrituristica.
Sulla base del Programma agrituristico regionale e dei piani annuali di attuazione, l’ Assessore al Dipartimento agricoltura e foreste,sentita la Commissione regionale per l’ agriturismo,di cui al successivo art. 10, e avvalendosi delle indicazioni e delle proposte avanzate dalle Associazioni presenti nel settore, è abilitato ad emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno direttive circa la determinazione dei criteri e dei limiti di svolgimento delle attività agrituristiche sul territorio regionale in funzione delle tipologie aziendali, delle caratteristiche dei fondi e della natura delle aree interessate, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto dalla presente legge.

ARTICOLO 5 Regolamento
Entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvederà a emanare un regolamento di attuazione contenente i requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare nell’ esercizio delle attività agrituristiche, nonché altre modalità relative all’esercizio delle stesse, volte e garantire la tutela igienico – sanitaria.La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 6 Elenco regionale degli operatori agrituristici
La Regione Basilicata istituisce un elenco dei soggetti abilitati all’ esercizio delle attività agrituristiche, ai sensi dell’ art. 2 della presente legge.L’ elenco è tenuto dalla Commissione regionale per l’ agriturismo, di cui al successivo artº10. La domanda di iscrizione deve contenere:
a) idonea documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di suo familiare;
b) impegno formale a esercitare l’ attività agrituristica per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni;
c) descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intende svolgere;
d) indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire a uso agrituristico;
e) specificazione della capacità ricettiva;
f) indicazione dei periodi di esercizio dell’ attività agrituristica;
g) indicazione delle tariffe che si intende praticare;
h) idonea documentazione dalla quale emerga: l’ ubicazione dell’ azienda, tipologia produttiva, dimensione e indirizzi colturali.
L’ operatore agrituristico iscritto nell’ elenco ha l’ obbligo:
a) di rispettare le direttive emanate ai sensi dell’ art. 4 della presente legge;
b) di rispettare l’ impegno a esercitare l’attività agrituristica per un periodo non inferiore a 10 anni;
c) di consentire agli organi regionali preposti di eseguire controlli e ispezioni.L’ iscrizione nell’ elenco regionale degli operatori agrituristici è il presupposto per godere delle provvidenze previste dalla presente legge.Non possono ottenere l’ iscrizione nell’ elenco regionale i soggetti destinatari di sentenza penale o sottoposti a misure di prevenzione o dichiarati delinquenti abituali.

ARTICOLO 7 Cancellazione dall’ elenco
L’iscrizione nell’ elenco regionale degli operatori agrituristici è revocata dalla Giunta regionale,con provvedimento motivato, allorché venga accertato che l’ operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’ attività agrituristica entro un anno dall’ iscrizione nell’ elenco e/o dall’ ultimazione dei lavori di adeguamento degli immobili;
b) abbia, successivamente all’ iscrizione,perduto uno dei requisiti previsti per l’ iscrizione stessa nell’ elenco regionale degli operatori agrituristici;
c) abbia violato uno degli obblighi previsti dall’ultimo comma dell’ articolo precedente. La revoca dell’iscrizione produce la cancellazione dell’operatore agrituristico dall’ elenco regionale, nonché la decadenza dagli eventuali contributi conseguiti.Il recupero delle somme eventualmente erogate, unitamente alle spese e agli interessi (secondo gli indici di rivalutazione ISTAT), sarà effettuato dal Dipartimento agricoltura e foreste.

ARTICOLO 8 Programma agrituristico regionale
La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola nazionale e comunitaria, nonché col programma regionale di sviluppo, adotta un programma organico di interventi per la diffusione dell’ agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali.Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell’ agriturismo nel territorio regionale,individua le zone di prevalente interesse agrituristico,determina gli interventi per la valorizzazione delle risorse economiche, naturali,ambientali e paesaggistiche presente sul territorio regionale, ripartisce i fondi regionali destinati all’agriturismo, stabilisce gli incentivi finanziari agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate all’ agriturismo.Il Programma agrituristico regionale ha durata triennale e si articola in piani annuali di attuazione, che determinano per ciascun anno il livello di spesa e le iniziative, pubbliche e private finanziabili.Il Programma agrituristico regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta Regionale. I Piani annuali di attuazione sono approvati entro il 31 dicembre di ciascun anno dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Il Programma agrituristico regionale e i piani annuali sono redatti dalla Commissione regionale per l’ agriturismo (di cui al successivo art. 10) sulla base delle indicazioni e delle proposte degli Enti locali e delle Associazioni e Organizzazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale.

ARTICOLO 9 Piani zonali integrati di sviluppo agrituristico
Le Comunità Montane, i comprensori e le associazioni dei Comuni o, in mancanza di questi,i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme e secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere piani zonali integrati di sviluppo agrituristico. I piani zonali integrati di sviluppo agrituristico devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l’ elenco delle iniziative agrituristiche già in atto e di quelle che si intende promuovere e stimolare;
c) la indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali,ambientali, paesaggistiche, agricole e culturali della zona, con particolare riguardo al patrimonio storico e artistico;
e) l’ individuazione delle potenzialità agrituristiche esistenti;
f) l’indicazione dettagliata degli interventi e delle opere che si intendono realizzare,corredata da una analisi tecnico-economica di fattibilità ;
g) la specificazione della quota di investimento che l’ autorità promotrice del piano intende erogare per la realizzazione dello stesso. I piani zonali integrati di sviluppo agrituristico devono essere presentati alla Commissione regionale per l’ agriturismo (di cui al successivo art. 10) entro il 30 settembre di ciascun’anno. I piani zonali integrati di sviluppo agrituristico sono approvati con i piani annuali di attuazione di cui all’ articolo precedente, che ne determinano il relativo finanziamento.

ARTICOLO 10 Commissione regionale per l’ agriturismo
Presso la Regione Basilicata – Dipartimento agricoltura e foreste è istituito il servizio agriturismo – Presso lo stesso Dipartimento si riunisce l’ apposita Commissione regionale per l’agriturismo con il compito di promozione e di consulenza sulle politiche attinenti il settore agrituristico.In particolare, la Commissione regionale per l’ agriturismo ha il compito di:
a) elaborare il programma regionale di sviluppo agrituristico e i piani annuali di attuazione;
b) verificare la coerenza dei piani zonali integrati di sviluppo agrituristico con gli indirizzi della programmazione regionale del settore;
c) promuovere attività di indagine, di studio e di ricerca nel settore;
d) proporre iniziative di sostegno della domanda e dell’ offerta agrituristica;
e) svolgere attività di consulenza in tema di politiche agrituristiche;
f) tenere l’ elenco regionale degli Operatori agrituristici, effettuare i controlli e le ispezioni necessarie e proporre alla Giunta regionale l’eventuale cancellazione dall’ elenco.
La Commissione regionale per l’ agriturismo presieduta dall’ Assessore al Dipartimento Agricoltura e Foreste o da un suo delegato è così composta:
a) due rappresentanti del Dipartimento agricoltura e foreste, di cui uno con funzioni di Segretario;
b) un rappresentante del Dipartimento attività produttive (Turismo);
c) un rappresentante del Dipartimento assetto del territorio;
d) un rappresentante per ciascuna Associazione agrituristica, riconosciuta a livello nazionale,operante sul territorio regionale;
e) cinque esperti del settore, eletti dal Consiglio Regionale.
La Commissione regionale per l’ agriturismo è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e si ripristina con il rinnovo del Consiglio Regionale. Detto decreto può essere emesso anche in mancanza di alcune delle designazioni richieste purché siano individuati la metà più una dei componenti.

ARTICOLO 11 Agenzia regionale per lo sviluppo agrituristico
Con successivo provvedimento il Consiglio Regionale potrà costituire l’Agenzia per lo sviluppo agrituristico quale strumento tecnico di intervento nel settore.Nelle more della costituzione dell’ Agenzia la Commissione si avvale del Servizio agrituristico del Dipartimento agricoltura e foreste per:
a) svolgere, su richiesta di soggetti pubblici e privati, indagini, studi e ricerche nel settore agrituristico;
b) predisporre gli elementi di base per la redazione del programma regionale agrituristico e dei piani annuali di attuazione;
c) assistere le Comunità montane e le associazioni dei comuni nella redazione dei piani zonali integrati di sviluppo agrituristico;
d) progettare e attuare piani di recupero del patrimonio edilizio rurale e degli edifici di prevalente interesse storico e artistico, valorizzare le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche,su richiesta di soggetti pubblici e privati;
e) promuovere azioni per il sostegno della domanda e dell’ offerta agrituristica;
f) svolgere attività di assistenza e consulenza su richiesta di soggetti pubblici e privati;
g) assistere gli operatori agrituristici,istruire i loro progetti e le loro iniziative, valutare le condizioni di fattibilità ;
h) svolgere attività di formazione professionale;
i) inviare ogni anno entro il 30 novembre alla Giunta regionale una relazione dettagliata sulle attività agrituristiche e sull’ applicazione della presente legge.

ARTICOLO 12 Iniziative ammesse a beneficio
Per l’ attuazione delle finalità della presente legge sono ammesse a beneficio le seguenti iniziative:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria,l’ ammodernamento, il risanamento conservativo,la ristrutturazione edilizia e l’ ampliamento dei fabbricati rurali, da destinare all’utilizzo agrituristico;
b) il restauro, l’ adattamento e l’ allestimento dei fabbricati rurali e in quelli ubicati in borghi rurali, di locali per la conservazione,la vendita e il consumo dei prodotti agricoli e artigianali di esclusiva produzione regionale(ristorazione rurale, locali tipici);
c) l’ acquisto dell’ arredamento dei locali di cui ai punti a e b;
d) l’ installazione, la manutenzione e il miglioramento di opere igienico – sanitarie tecniche,idriche e telefoniche;
e) l’ allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, roulottes e campers in adiacenza a fabbricati rurali. Inoltre, sono finanziabili con la presente legge le iniziative proposte dai comuni, dalle Comunità montane, dalle Associazioni agrituristiche e da altri soggetti pubblici e privati,operanti nel settore agrituristico, tendenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e dell’ ambiente rurale (allestimento di musei di cultura contadina, formazione di piazzali di sosta per i pic-nic, ripristino e realizzazione di sentieri pedonali, ciclistici e cavallaggio, allestimento di palestre verdi, ecc.).

ARTICOLO 13 Misura dei contributi
Agli operatori agrituristici sono concessi dalla Regione Basilicata contributi in conto capitale nella misura del 65% della spesa ammissibile per le iniziative elencate al 1o comma dell’ art. 12.In ogni caso il contributo non può superare la cifra massima di L. 100 milioni.Tale cifra è elevata a L. 150 milioni se l’operatore agrituristico appartiene alla categoria dei giovani imprenditori agricoli (tali sono considerati quelli che non superino i 35 anni di età ) o a natura cooperativistica.Sulla rimanente parte delle spese sono previsti contributi in conto interesse, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di credito agrario di miglioramento.Per le iniziative di cui al 2o comma dell’art. 12 è previsto un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile.In ogni caso il contributo non può superare la cifra massima di L. 70 milioni. Se il proprietario del fabbricato da riattare è un soggetto pubblico, il contributo è elevato al 75% della spesa ammissibile e la cifra massima del contributo è elevato a L. 100 milioni.Per le iniziative di cui al 3o comma dell’art. 12 il contributo in conto capitale è pari al 90% della spesa ammissibile e non può superare la cifra massima di L. 100 milioni.
Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono condizioni di priorità :
a) l’ ubicazione dell’ iniziativa in una zona a vocazione agrituristica;
b) l’ubicazione dell’ iniziativa in una area interessata da un piano zonale integrato di sviluppo agrituristico;
c) l’ appartenenza dell’ operatore agrituristico alla categoria dei giovani imprenditori agricoli; tali sono quelli che non superino i 35anni;
d) la natura cooperativistica dell’ iniziativa;
e) l’ iscrizione dell’ operatore agrituristico allo SCAU;
f) il recupero di strutture edilizie che rientrano nella tipologia tradizionale della zona.
Per la costituzione e il funzionamento di cooperative agrituristiche è prevista la concessione di un contributo di avviamento di L. 5milioni.

ARTICOLO 14 Modalità di concessione dei contributi.
Le domande di richiesta di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, dirette alla Giunta regionale, devono essere presentate al Dipartimento agricoltura e foreste, entro il30 settembre di ciascun anno, che provvede,entro 60 giorni a istruirle e a trasmetterle alla Commissione che, a sua volta, le inserisce nel piano annuale di attuazione.
Le domande devono essere corredate da:
a) illustrazione della natura degli interventi proposti, con progettazione delle opere ei seguenti elaborati: relazione tecnica, corografia,planimetria, profili e sezioni di turno, piante,prospetti, sezioni d’ opera, computo metrico estimativo;
b) autorizzazione e/ o concessione edilizia,nei casi in cui è richiesta prima dell’ inizio dei lavori;
c) nulla osta necessario ove esistono vincoli sul territorio o sull’ immobile;
d) previsione sulle modalità di gestione;
e) spesa preventiva con piano di finanziamento e indicazione dei tempi e dei modi di realizzazione dell’ opera;
f) certificato d’ iscrizione nell’ elenco se la domanda è proposta dall’ operatore agrituristico;
g) titolo di godimento e/ o autorizzazione del proprietario nell’ ipotesi che l’ operatore agrituristico non sia anche proprietario dei fabbricati.

ARTICOLO 15 Disposizioni transitorie
In attesa della costituzione della Commissione regionale per l’ agriturismo e dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agrituristico, nonchè dell’ approvazione del programma regionale agrituristico, le domande di richiesta di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, dirette alla Giunta regionale, devono essere presentate al Dipartimento agricoltura e foreste che provvede a istruirle e a verificare la loro conformità alla presente normativa.Ai fini della concessione delle agevolazioni previste verranno considerate zone di prevalente interesse agrituristico quelle di cui alla delibera 20 gennaio 1978, n. 354 del Consiglio regionale nonché quelle di cui all’ art. 4 della legge regionale 17 aprile 1985, n. 21.Le domande di richiesta di concessione di contributo verranno approvate con delibera della Giunta Regionale sulla base di apposito regolamento del Consiglio regionale che fisserà le modalità di erogazione delle provvidenze egli obblighi degli operatori agrituristici.L’ art. 4 della legge regionale 3 dicembre1976, n. 30 è abrogato.

ARTICOLO 16 Oneri finanziari
Per l’ esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire unmiliardo che farà carico su apposito capitolo di bilancio così denominato ” interventi per l’agriturismo” e la relativa copertura finanziaria sarà assicurata con le disponibilità esistenti nel ” fondo globale per provvedimenti in corso”di cui all’ apposito allegato al bilancio 1986. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa al corrente bilancio.

ARTICOLO 17 La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, addì 7 agosto


LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27-04-1993
REGIONE BASILICATA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 7 AGOSTO 1986, N. 14
CIRCA NORME PER LO SVILUPPO DELL’ AGRITURISMO IN BASILICATA

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
L’ art. 6 della legge regionale 7 agosto 1986,n. 14, è sostituito dal seguente:” Art. 6 (Elenco regionale degli operatori agrituristici).
1. – La Regione Basilicata istituisce, ai sensi dell’ art. 2 della presente legge, l’ elenco dei soggetti abilitati all’ esercizio delle attività agrituristiche.
2. – L’ elenco è tenuto dalla Commissione regionale per l’agriturismo, di cui al successivo artº10, ed hanno titolo ad esservi iscritti;
a) i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e coadiuvanti familiari:
b) gli imprenditori agricoli a titolo principale;
c) le cooperative agricole;
d) i laureati e diplomati nel settore agrario o forestale purché privi di rapporto di lavoro dipendente.
3. – La domanda di iscrizione deve contenere:
a) idonea documentazione comprovante il titolo alla iscrizione;
b) impegno formale ed esercitare l’ attività agrituristica per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni;
c) descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono svolgere;
d) indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire ad uso agrituristico;
e) specificazione della capacità ricettiva;
f) indicazione dei periodi di esercizio della attività agrituristica;
g) indicazione delle tariffe che si intende praticare;
h) idonea documentazione dalla quale emerga: l’ ubicazione dell’ azienda, tipologia produttiva,dimensioni e indirizzi colturali.
4. – L’ operatore agrituristico iscritto nell’ elenco ha l’ obbligo:
a) di rispettare le direttive emanate ai sensi dell’ art. 4 della presente legge;
b) di esercitare l’ attività agrituristica per un periodo non inferiore a 10 anni;
c) di consentire agli organi regionali preposti di eseguire controlli ed ispezioni.
5. – L’ iscrizione nell’ elenco regionale degli operatori agrituristici è il presupposto per godere delle provvidenze previste dalla presente legge.
6. – Non possono ottenere l’ iscrizione all’ elenco regionale i soggetti destinatari di sentenza penale o sottoposti a misura di prevenzione o dichiarati delinquenti abituali.
7. – Non possono ottenere l’ iscrizione all’ elenco regionale coloro che all’ atto della domanda abbiano superato il 65o anno di età.

ARTICOLO 2
La lettera c) del primo comma dell’ art. 7 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14, è sostituita dalla seguente:” c) abbia violato uno degli obblighi previsti al precedente articolo 6″.

ARTICOLO 3
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 27 aprile 1993

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