Legge regionale n. 18 DEL 27-12-2006 – Umbria
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 27-12-2006
REGIONE UMBRIA Legislazione turistica regionale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 60 EDIZIONE STRAORDINARIA del 29 dicembre 2006
ARTICOLO n. 1 Principi e finalità
1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell’Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
2. La presente legge disciplina l’organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l’attività delle imprese e le professioni del turismo.
3. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) la tutela e la valorizzazione dell’Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate;
b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;
c) l’innovazione e la qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;
d) la tutela e la soddisfazione del turista;
e) la promozione e l’incentivazione dell’accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
f) l’incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;
g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;
h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.
ARTICOLO 45 Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale
1. Sono strutture ricettive a gestione non imprenditoriale la cui attività è finalizzata ad integrazione del reddito familiare:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) gli esercizi di bed and breakfast;
c) le case e gli appartamenti locati ad uso turistico.
2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 conservano le caratteristiche della civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d’uso delle unità abitative né l’iscrizione del titolare al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.
ARTICOLO 46 Esercizi di affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali utilizzano l’abitazione di residenza per dare ospitalità. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.
2. È ricompreso nell’esercizio di affittacamere l’affitto abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.
3. L’esercizio dell’attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto.
4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell’allegata tabella M).
5. Il titolare dell’attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell’abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l’attività stessa è svolta.
6. L’attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
ARTICOLO n. 47 Bed and breakfast
1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all’interno dell’abitazione avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.
2. L’attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere per ogni abitazione e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l’attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l’uso di almeno due servizi igienici.
3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.
4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell’allegata tabella M).
ARTICOLO n. 48 Case ed appartamenti locati ad uso turistico
1. Le case ed appartamenti locati ad uso turistico sono unità abitative ammobiliate, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione a turisti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi, nel corso di una o più stagioni, con contratti, in forma diretta o intermediata, aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi.
2. I soggetti proprietari o che hanno la disponibilità degli immobili di cui al comma 1 possono dare in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a due.
ARTICOLO n. 49 Validità della classificazione
1. La classificazione delle strutture ricettive disciplinate dal presente Titolo ha validità quinquennale.
2. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l’attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.
3. Il Comune competente, per le strutture ricettive classificate a stelle, non può procedere a revisioni di classifica nel secondo semestre dell’ultimo anno del quinquennio di classificazione.
4. Il Comune competente, in caso di variazioni strutturali, di servizi o di requisiti della struttura ricettiva classificata a stelle, adotta un nuovo provvedimento di classificazione.
ARTICOLO n. 50 Apertura degli esercizi ricettivi
1. L’apertura degli esercizi ricettivi è annuale e stagionale.
2. Gli esercizi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare.
3. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nel corso dell’anno solare.
4. L’esercizio delle attività ricettive nelle residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale, quello di affittacamere e di bed and breakfast è soggetto ad un periodo di chiusura obbligatorio pari a sessanta giorni, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare. Il periodo di chiusura è ridotto a trenta giorni nei comuni privi di strutture ricettive autorizzate.
ARTICOLO n. 51 Denominazione
1. A ciascuna struttura ricettiva, con esclusione di quelle di cui all’articolo 48, è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.
2. L’utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all’assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.
ARTICOLO n. 52 Autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva e dichiarazione di
inizio attività
1. L’esercizio dell’attività ricettiva nelle strutture gestite in forma imprenditoriale, nonché nelle residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune competente. L’autorizzazione contiene, almeno, la denominazione, la titolarità, la tipologia ricettiva, la classificazione assegnata, la capacità
ricettiva, l’ubicazione e il periodo di apertura annuale o stagionale.
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato:
a) alla verifica del possesso da parte del titolare dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
b) all’iscrizione del titolare al Registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato agricoltura, con esclusione dei titolari di residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale;
c) alla classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
d) alla stipula, da parte del titolare, di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.
3. La variazione anche di uno solo dei dati di cui al comma 1, è comunicata al Comune competente al fine del rilascio di una nuova autorizzazione, ad eccezione del subentro di cui al comma 4.
4. In caso di subentro nella titolarità dell’attività ricettiva, qualora il nuovo titolare confermi la denominazione, la tipologia ricettiva, la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, l’ubicazione e il periodo di apertura annuale o stagionale ed abbia i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), l’autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività.
5. Per l’esercizio delle attività ricettive a carattere non imprenditoriale di cui agli articoli 46 e 47 l’autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. a), nonché di quelli igienico sanitari della struttura previsti per legge.
6. Alla dichiarazione di inizio attività di cui ai commi 4 e 5 si applica la disciplina di cui all’articolo 19, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è corredata da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti.
7. Per le case e appartamenti locati ad uso turistico di cui all’articolo 48 è sufficiente la comunicazione di cui all’articolo 54, comma 8.
ARTICOLO n. 53 Elenchi delle strutture ricettive
1. Il Comune competente istituisce e detiene gli elenchi delle strutture ricettive a gestione imprenditoriale e non imprenditoriale. Tali elenchi contengono, almeno, i dati contenuti nell’autorizzazione o nella dichiarazione di inizio di attività.
2. Il Comune competente mantiene aggiornati gli elenchi di cui al comma 1 e li trasmette mensilmente all’Agenzia di promozione turistica e, alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT.
ARTICOLO n. 54 Obblighi del titolare dell’attività ricettiva
1. L’ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all’adempimento da parte del titolare dell’attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.
2. Gli esercizi ricettivi hanno l’obbligo di evidenziare all’esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.
3. Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare dell’attività ricettiva presenta al Servizio turistico associato competente la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il titolare, entro il 1 marzo, può presentare al Servizio turistico associato l’aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1 giugno.
4. Il titolare dell’attività ricettiva, oltre l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e, in caso di subentro, la dichiarazione di cui all’articolo 52, comma 4, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:
a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all’esercizio delle attività;
b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.
5. Il titolare delle attività ricettive, ivi comprese quelle di cui agli articoli 46, 47 e 48, denuncia, mediante trasmissione su apposito modello ISTAT, l’arrivo e la presenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La denuncia viene effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
6. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.
7. Il titolare dell’attività ricettiva comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d).
8. I soggetti che hanno la disponibilità delle strutture di cui all’articolo 48 comunicano al Comune competente, entro il 1 ottobre di ogni anno, la tipologia, la ubicazione e la titolarità di ogni unità abitativa destinata a locazione turistica nel successivo anno solare, nonché i prezzi
decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo. La comunicazione è inviata, in ogni caso, almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.
ARTICOLO n. 55 Sospensione dell’autorizzazione
1. Il Comune competente può sospendere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva per un periodo da cinque a trenta giorni qualora accerti il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 1 o accerti gravi irregolarità nella conduzione dell’attività.
2. Il Comune competente sospende l’autorizzazione qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai requisiti stabiliti per l’esercizio dell’attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.
ARTICOLO n. 56 Decadenza dell’autorizzazione
1. Il Comune competente dichiara la decadenza dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) l’esercizio ricettivo non è attivato entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) mancata riclassificazione quinquennale ai sensi dell’articolo 49, comma 1, per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti, fatti salvi i casi di chiusura temporanea dell’attività debitamente autorizzati.
ARTICOLO n. 57 Revoca dell’autorizzazione
1. Il Comune competente dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) il titolare non è più iscritto al registro delle imprese di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b);
b) il titolare, nel caso di sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 55, comma 2, non provvede all’adeguamento nei termini stabiliti dal Comune competente nel provvedimento di sospensione.
2. Il Comune competente dispone la revoca anche nel caso di:
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte della struttura ricettiva;
b) mancata riapertura dell’attività ricettiva decorsi i termini di chiusura temporanea di cui all’articolo 58, comma 2.
ARTICOLO n. 58 Chiusura temporanea e cessazione dell’attività
1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo, con esclusione di quelle disciplinate all’articolo 48, comunicano al Comune competente la chiusura temporanea e la cessazione dell’attività.
2. Il periodo di chiusura temporanea dell’attività non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune competente per fondati motivi per altri sei mesi; decorsi tali termini l’attività si intende definitivamente cessata.
ARTICOLO n. 59 Reclamo
1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al Comune competente nei seguenti casi:
a) carenza nella gestione e nei servizi effettivamente forniti rispetto a quelli dichiarati;
b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti o dichiarati nella comunicazione dei prezzi o comunque pubblicizzati.
2. Il Comune competente comunica all’interessato l’esito dell’accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1.
3. II Comune competente comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l’esito degli accertamenti sugli stessi.
ARTICOLO n. 60 Superfici, altezze e volumi
1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e delle residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva, hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N) e O).
2. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell’immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.