Normativa Agriturismo

Legge Regionale N. 26 DEL 28-06-1994 – Friuli Venezia Giulia

Legge Regionale N. 26 DEL 28-06-1994
Disciplina dell’Agriturismo

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Friuli – Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l’attività agrituristica dello scopo di:
a) agevolare la permanenza dei produttori agro – silvo -pastorali ed acquacoltori, singoli e associati, nelle zone rurali;
b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale di edilizio di architettura rurale spontanea;
c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;
d) offrire nuove diversificate opportunità di impiego del tempo libero in ambiente rurale;
e) consentire l’ esercizio nelle aziende agro – silvo – pastorali e di acquacoltura di attività economiche integrate con quelle agricole;
f) sviluppare in forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell’ ambiente, degli usi e tradizioni rurali;
g) favorire l’ attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.

ARTICOLO 2 Definizioni
1. Per le attività agrituristiche s’ intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti dell’ articolo 2135 del codice civile, iscritti nel Registro di cui all’ articolo 4 della legge regionale10 gennaio 1996, n. 6, e dai familiari di cui all’ articolo230 bis del codice civile, attraverso l’ utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’ attività di coltivazione del fondo,di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura,che devono comunque rimanere principali.
2. Il carattere di principalità dell’ attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest’ ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall’attività dell’ azienda agricola ed il tempo – lavoro impiegato nell’ attività agricola è superiore a quello impiegato nell’ attività agrituristica.
3. Nell’ esercizio dell’ agriturismo almeno l’ 85 percento del valore annuo della maniera prima utilizzata perla somministrazione di pasti e bevande, con esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli od associati della regione Friuli – Venezia Giulia, sempre ché di provenienza regionale.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, con il regolamento di esecuzione di cui all’ articolo 5 vengono fissati:
a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;
b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 2, di utilizzo dei prodotti derivanti dall’attività dell’ azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nelle aree svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/ CEE ad una altitudine superiore ai 300 m/slm, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo.
5. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
6. Rientrano nell’ attività agrituristica:
a) l’ ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l’ accoglimento in spazi aperti destinati allo sosta dei campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresigli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all’ azienda;
d) l’ organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale, nonchè di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale;
e) l’ organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici tipici in ambito fluviale e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell’ azienda agricola se svolta nei locali adibiti all’ attività agrituristica;
g) l’ organizzazione dell’ attività agrituristico – venatoria che verrà regolamentata con la legge regionale di adeguamento ai principi della legge 11 febbraio 1992, nº157, se collegata all’ attività di cui alle lettere a) e b).
7. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall’ azienda agricola, nonchè quelli ricavati da materie prime dell’ azienda agricola attraverso lavorazioniesterne.
8. L’ attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 6, rimane soggetta esclusivamente alle legislazione che specificatamente la riguarda.

ARTICOLO 3 Esercizio dell’ agriturismo
1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato esclusivamente personale partecipante all’ impresa familiare, ai sensi dell’ articolo 230 bis del codice civile, nonché personale dipendente normalmente impiegato nell’ attività di conduzione del fondo.
2. L’ attività di somministrazione effettuata con contratto di associazione in partecipazione non può essere considerata agriturismo e resta assoggettata alla normativanazionale.
3. L’ imprenditore agricolo non può esercitare l’ attività agrituristica di ristorazione in più di due sedi nella stessa provincia. In presenza di comprovati motivi, il dirigente competente ai sensi della legge regionale 27marzo 1996, n. 18 può autorizzare l’ esercizio dell’ attività agrituristica anche in più di due sedi nella stessa provincia.

ARTICOLO 4 Edifici destinati all’agriturismo
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi siti sul fondo, nonché locali o edifici rurali siti in zone residenziali e utilizzati direttamente,alla data di presentazione della domanda, da almeno tre anni dall’ imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’ attività agricola.
2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su edifici destinati all’ attività agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli5 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico – edilizie e regolamentarivigenti.
3. Le modifiche di destinazione d’ uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l’ applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.
4. Per le modificazioni di destinazione d’ uso di cui al comma 3 trova applicazione l’ articolo 94, comma 1,lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall’avvio dell’ attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

ARTICOLO 5 Regolamento regionale
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale,su conforme deliberazione della Giunta medesima,su proposta dell’ Assessore all’ agricoltura, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale,è approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall’ entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.
2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio,limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico – sanitario, criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

ARTICOLO 6 Norme igienico – sanitarie
1. I locali destinati all’ utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico – sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
2. I locali adibiti a punto ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962,n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all’ articolo 5.
3. Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico – sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l’ asporto di rifiuti solidi.
4. Ai fini dei requisiti igienico – sanitari, gli edifici delle malghe destinati all’ ospitalità vengono equiparati ai rifugi escursionistici.

ARTICOLO 7 Elenco degli operatori agrituristici
1. E’ istituito presso le commissioni provinciali perla tenuta del Registro degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 4 della legge regionale 6/ 1996, l’ elenco provinciale degli operatori agrituristici, di seguito denominato elenco.
2. L’ iscrizione nell’ elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’ autorizzazione comunale di cui all’articolo 9.
3. Possono far domanda di iscrizione nell’ elenco i soggetti di cui al comma 1 dell’ articolo 2, nonché gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.
4. L’ iscrizione nell’ elenco è negata nei casi previsti dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

ARTICOLO 8 Iscrizione e cancellazione nell’ elenco
1. Le domande di iscrizione nell’ elenco sono presentate alla Commissione provinciale per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, di cui all’ articolo 5della legge regionale 6/ 1996, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’ articolo7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell’azienda e dell’ attività che il richiedente intende svolgere,anche con riferimenti ai commi 2 e 4 dell’ articolo2, nonché all’ attestazione di frequenza professionale di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell’ impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall’ iscrizione nell’ elenco.
2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l’ attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell’ azienda agricola.
3. Ai fini dell’ iscrizione nell’ elenco non sono obbligatori l’attestazione o l’ impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario o di istruzione secondaria superiore che offra conoscenze equivalenti a quelle fornite dal corso stesso.
4. Per l’ esame delle domande di iscrizione nell’ elenco,la Commissione provinciale di cui all’ articolo 5 della legge regionale 6/ 1996 è integrata con un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.
5. La cancellazione dell’ elenco è disposta dalla Commissione provinciale di cui all’ articolo 5 della legge regionale 6/ 1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei seguenti casi:
a) cessazione dell’ attività agrituristica da parte dell’iscritto, previa domanda dell’ interessato o su segnalazione del sindaco del COmune;
b) mancata richiesta di autorizzazione comunale entro tre anni dalla data di iscrizione nell’ elenco;
c) mancato accoglimento motivato della domanda di autorizzazione comunale o revoca della medesima;
d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all’ articolo7;
e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1.
6. Avverso il diniego di iscrizione o il provvedimento di cancellazione dall’ elenco è ammesso il ricorso alla commissione regionale di cui all’ articolo 11 della legge regionale 6/ 1996.
7. Le commissioni provinciali comunicano annualmente ai Comuni, alla Direzione regionale dell’ agricoltura,alla Direzione regionale del commercio e dei turismo e all’ Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’ agricoltura (ERSA), i nominativi degli iscritti all’elenco.

ARTICOLO 9 Autorizzazione comunale
1. Il sindaco del Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all’ attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 8 della legge 730/ 1985, al rilascio dell’ autorizzazione per l’ esercizio dell’ attività stessa,fissandone limiti e modalità .
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) attestato di iscrizione nell’ elenco di cui all’ articolo7;
b) descrizione dettagliata delle attività per le quali si chiede l’ autorizzazione, delle caratteristiche dell’ azienda del personale utilizzato, degli edifici e delle aree da utilizzare a fini agrituristici, della capacità ricettiva e dei periodi di esercizio dell’ attività ;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l’insussistenza delle condizioni previste dagli articoli11 e 92 del RD 18 giugno 1931, n. 773 e dall’ articolo5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
d) provvedimento rilasciato dall’ azienda per i servizi sanitari (ASS), relativo all’ idoneità dei locali da adibire all’attività agrituristica;
e) autorizzazione del proprietario all’ utilizzazione degli immobili per attività agrituristica, o copia del contratto di affittanza o altro titolo idoneo, qualora la domanda venga presentata dal conduttore non proprietario.
3. Il sindaco provvede sulle domande entro 60 giorni dalla loro presentazione. Copia dell’ autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all’ articolo7, alla Direzione regionale dell’ agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo e all’ ERSA.
4. L’ autorizzazione è sostitutiva di ogni altri provvedimento amministrativo.
5. Ai fini del rilascio dell’ autorizzazione, non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

ARTICOLO 10 Obblighi degli operatori agrituristici
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:a) condurre l’ attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all’ articolo 5;
b) esporre al pubblico l’ autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, l’ autorizzazione sanitaria nonchè il marchio agrituristico regionale;
c) comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo i prezzi praticati, ai sensi dell’ articolo1 della legge 25 agosto 1991, n. 284;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’ autorizzazione comunale;
e) tenere un registro contenente le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo e di partenza ed osservare le disposizioni di cui all’ articolo 109 del RD773/ 1931;f) comunicare al sindaco ed alla competente ASS,entro 30 giorni dall’ evento, la cessazione o sospensione dell’attività agrituristica.

ARTICOLO 11 Vigilanza
1. L’ Amministrazione regionale provvede ad effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche, alfine di accertare che l’ attività agrituristica sia svolta in conformità alle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all’ articolo 5.
2. Le ispezioni ed i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell’ elenco, entro un anno dall’inizio dell’ attività agrituristica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20 per cento delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’ articolo 5.
3. I titolari dell’ azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell’ azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documento e registri.
4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, copia del quale ‘ inviata al titolare dell’ azienda, al Comune di pertinenza e alla commissione provinciale di cui all’ articolo 7.
5. Fermo restando quanto previsti dai commi 1, 2,3 e 4, al sindaco compete la vigilanza sul corretto utilizzo dell’ autorizzazione, sul permanere delle condizioni per l’esercizio dell’ attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all’ articolo 20.

ARTICOLO 12 Sospensione e revoca dell’ autorizzazione comunale
1. L’ autorizzazione comunale per l’ esercizio dell’ attività agrituristica è sospesa dal sindaco, per un periodo massimo di trenta giorni, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell’ articolo10.
2. L’ autorizzazione è revocata dal sindaco qualora l’operatore agrituristico:
a) non abbia iniziato l’ attività entro un anno dalla data fissata nell’ autorizzazione per l’ inizio dell’ attività stessa ovvero abbia sospeso l’ attività da almeno un anno;
b) sia stato cancellato dall’ elenco;
c) abbia subito nel corso dell’ anno solare due sospensioni per la violazione degli obblighi di cui all’ articolo10, ad eccezione di quello previsto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo, per il quale l’ autorizzazione è revocata dopo la terza infrazione;
d) si verifichino i casi previsti dall’ articolo 6 della legge730/ 1985.
3. I provvedimenti motivati di sospensione e di revoca sono comunicati all’ operatore agrituristico, alla Direzione regionale dell’ agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, all’ ERSA ed alla commissione provinciale competente per territorio di cui all’articolo 7.
4. Il provvedimento di sospensione è definitivo; avverso il provvedimento di revoca l’ operatore agrituristico può presentare ricorso entro trenta giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale decide con provvedimento definitivo entro i successivi sessanta giorni.

ARTICOLO 13 Formazione professionale
1. L’Amministrazione regionale direttamente o attraverso l’ERSA, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale,provvede all’ organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici.
2. Ai fini del comma 1, l’ Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale.

ARTICOLO 14 Sanzioni
1. Chiunque, sprovvisto dell’ autorizzazione comunale di cui all’ articolo 9, eserciti l’ attività agrituristica o contravvenga all’ utilizzo della denominazione come prescritto dall’ articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni e alla immediata cessazione dell’ attività oppure dell’ utilizzo della denominazione.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 300.000.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di lire100.000, 300.000 e 500.000 rispettivamente per la prima,la seconda e la terza infrazione.
4. Per l’ applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 15 Servizi e promozione per l’ agriturismo
1. L’Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l’ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l’ attivazione di servizi per l’ agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalità :
a) presentazione, promozione e informazione unitaria dell’ offerta regionale agrituristica in campo regionale,nazionale ed estero;
b) creazione di una banca dati della realtà agrituristica regionale;
c) coordinamento della segnaletica agrituristica;
d) creazione e promozione di itinerari agrituristici comprendenti anche testimonianze della civiltà contadina regionale.
2. L’ Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, promuove la costituzione e può finanziarie, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale.

ARTICOLO 16 Contributi ai Comuni alle Comunità montane ed alle Province
1. L’ Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province contributi in conto capitale, sino al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la realizzazione e l’ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

ARTICOLO 17 Incentivi agli operatori agrituristici
1. L’ Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi agli operatori agrituristici per i seguenti scopi:
a) il restauro, il risanamento conservativo la ristrutturazione,il recupero edilizio, l’ ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio,esclusa la manutenzione ordinaria, degli immobili esistenti da destinare all’ attività agrituristica;
b) l’ arredamento e l’ attrezzatura dei locali compresine gli immobili di cui alla lettera a);
c) l’ allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turismo muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
d) la realizzazione di impianti idrici, igienico – sanitari,elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per le finalità di cui alle lettere a), b) e c);
e) l’ allestimento di piccoli impianti per attività ricreative,sportive e culturali;
f) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell’ azienda agrituristica;
g) interventi relativi all’ abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all’ agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedire;
h) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all’ attività agrituristica.
2. Ai fini del comma 1 gli incentivi sono concessi:
a) in conformità alla comunicazione della Commissione Europea concernente gli aiuti << de minimis >>, nelle zone di montagna e svantaggiate della regione nella misura fino all’ 80 per cento della spesa ammessa, elevabile al100 per cento per le finalità di cui alle lettere g) e h);
b) nelle restanti zone del territorio regionale, in conformità alla comunicazione della Commissione Europea concernente gli aiuti << de minimis >>, nella misura dell’ 80 per cento della spesa ammessa per le finalità di cui alle lettere g) e h) ed in conformità alla disciplina recata dal DPGR n. 0446/ 92 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (93) 1536 del13.7.1993 per le altre finalità .3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale od equivalenti contributi decennali a sollievo degli di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare.

ARTICOLO 18 Criteri per l’ erogazione dei contributi e degli incentivi
1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento,criteri uniformi per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17, sentite l’ Unione Province Italiane (UPI) e l’ Unione nazionale Comuni,Comunità ed Enti montani (UNCEM). ARTICOLO 19 Vincolo di destinazione1. L’ attività agrituristica negli immobili oggetto degli incentivi di cui all’ articolo 17 deve essere mantenuta,anche dagli aventi causa del titolare dell’ autorizzazione,per almeno dieci anni a decorrere dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore pena la revoca dei contributi erogati.
2. Nel caso di revoca dell’ autorizzazione comunale a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico ed alla richiesta di restituzione delle somma erogate, ai sensi della legge regionale17 giugno 1993, n. 46. ARTICOLO 20 Riserva di denominazione1. L’utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all’ esercizio dell’ agriturismo è riservato a coloro ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione comunale di cui all’ articolo 9 e deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all’ articolo 5. L’ utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.

ARTICOLO 21 Modifiche alla legge regionale 7/1988
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’ articolo 207della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è aggiunta la seguente:<< b bis) svolge funzioni tecnico – operative e di promozione in materia di agriturismo. >>.

ARTICOLO 22 Modifiche alla legge regionale 18/1993
1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è aggiunta la seguente:<< 1 bis) svolge funzioni tecnico – operative e di promozione in materia di agriturismo. >>.

ARTICOLO 23 Preclusione all’ esercizio dell’ attività venatoria
1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l’ ambito utilizzato come attività agrituristica sia precluso all’ esercizio dell’ attività venatoria,con le modalità che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla legge 157/ 1992.

ARTICOLO 24 Norme finali e transitorie
1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all’ entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all’ articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall’ entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell’ autorizzazione.
2. Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all’ entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella previsto dal regolamento di esecuzione di cui all’ articolo 5, hanno diritto ad ottenere,su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale. Tale licenza, qualora concessa in deroga, non è trasferibile a terzi estranei all’ impresa familiare.
3. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti negli elenchi di cui all’ articolo 6 della legge regionale 7 marzo1989, n. 10, qualora già in possesso dell’ autorizzazione comunale di cui all’ articolo 8 della legge regionale 10/ 1989,sono iscritti d’ ufficio nell’ elenco di cui all’ articolo 7 della presente legge.

ARTICOLO 25 Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:a) lettera a) del comma 1 dell’ articolo 45 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;b) legge regionale 7 marzo 1989, n. 10;c) legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.
2. Le domande presentate anteriormente all’ entrata in vigore della presente legge rimangono valide e alle medesime di applicano le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 26 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall’ applicazione dell’ articolo8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l’ anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dall’ applicazione dell’ articolo13, relativamente all’ attività dell’ Amministrazione regionale,fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni1996- 1998 e del bilancio per l’ anno 1996.
3. Per l’ attuazione degli interventi previsti dall’ articolo13, comma 1, l’ Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’ Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’ agricoltura (ERSA) un finanziamento di lire 150 milioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 – programma 3.1.7.spese correnti categoria 1.5. – Sezione X – il capitolo6697 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Finanziamento all’ Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’ agricoltura (ERSA) per l’ organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
6. Ai sensi dell’ articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 6697 viene inserito nell’ elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio1996, n. 10.
7. Le entrate derivanti dall’ applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 14 affluiscono al capitolo 956dello stato di previsione dell’ entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l’ anno1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
8. Gli oneri derivanti dall’ applicazione dell’ articolo15, comma 1, relativamente all’ attività dell’ Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l’ anno 1996.
9. Gli oneri derivanti dall’ applicazione dell’ articolo15, comma 1, relativamente all’ attività dell’ Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’ agricoltura (ERSA),fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998e del bilancio per l’ anno 1996.
10. Per le finalità previste dall’ articolo 15, comma 2,è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’ anno 1997.
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 – Sezione X – il capitolo6716 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione << Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/ o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l’ attivazione di servizi e di programmi di promozione dell’ agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per il 1997.
12. Per le finalità previste dall’ articolo 16 è autorizzatala spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni1997 e 1998.
13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 – programma 0.6.2.- spese d’ investimento – Categoria 2.3. – Sezione X – il capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province per la realizzazione, l’ ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi,della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997e 1998.
14. Per le finalità previste dall’ articolo 17, relativamente ai contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva i lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 è istituito a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 – programma 3.1.1.- spese di investimento – Categoria 2.4. – Sezione X – il capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione,recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all’ attività agrituristica,ivi compresi l’ arredamento e l’ attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico -sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell’ attività agrituristica, per il mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell’ azienda agrituristica, per interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell’azienda stessa, nonchè per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni,suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
16. Per le finalità previste dall’ articolo 17, relativamente ai contributi decennali, è autorizzato, nell’ anno1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al2.006.
18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 – programma 3.3.1.- spese d’ investimento – Categoria 2.4. – Sezione X – il capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la denominazione << Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio,ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all’ attività agrituristica, ivi compresi l’arredamento e l’ attrezzatura dei locali, per l’ allestimento di aree e servizi per la sosta dei campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico – sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell’ attività agrituristica,per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell’ azienda agrituristica, per interventi relativi all’ abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell’ azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti azienda li da destinare alle attività agrituristiche >> e con lo stanziamento complessivo di L. 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997e 1998, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al200 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. All’ onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di L. 3.875 milioni per l’ anno 1997 e di lire 3.775 milioni per l’ anno 1998. derivante dall’applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’ apposito fondo globale iscritto sul capitolo 989200 del recitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell’ elenco e n. 5 allegati ai bilanci predetti.

ARTICOLO 27 Efficacia degli articoli 15 e 17
1. Gli effetti degli articoli 15 e 17 decorrono dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettini ufficiale della Regione dell’ avviso esito positivo dell’ esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea a sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data Trieste, addì 22 luglio 1996

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