Normativa Agriturismo

Legge Regionale N. 28 DEL 14-08-1997 – Umbria

Legge Regionale N. 28 DEL 14-08-1997
Disciplina delle attività agrituristiche

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità
1. Con la presente legge la Regione dell’Umbria, in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplinale attività agrituristiche al fine di:
– agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;- favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità dell’azienda agricola;
– permettere l’integrazione dei redditi agricoli ed il miglioramento delle condizioni di vita degli operatori;
– contribuire allo sviluppo ed al riequilibro tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia del patrimonio naturale rurale ed edilizio;
– favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;
– favorire lo sviluppo del turismo all’aria aperta specie quello sociale e giovanile, la tutela delle tradizioni, nonché la promozione di iniziative per un migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento di interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni;
– favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente valide ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del mercato.

ARTICOLO 2 Attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall’art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Nello svolgimento dell’attività agrituristica deve essere impiegato personale operante nell’ambito dell’impresa agricola. Sono applicabili altresì le norme di cui all’art. 18 della legge 31gennaio 1994, n. 97.
3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
4. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo articolo 3;
b) dare ospitalità in aree attrezzate all’aperto purché provviste di servizi essenziali;
c) preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3,anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. I prodotti aziendali, ancorchè lavorati e trasformati esternamente anche presso strutture cooperative cui l’operatore agrituristico aderisce, devono essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l’assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia locale e regionale;
d) la vendita diretta di prodotti alimentari dell’azienda ricavati anche attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura propria;
e) l’allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative svolte in azienda;
f) l’organizzazione di attività ricreative, culturali,didattiche, di tutela dell’ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione alle attività svolte.
5. L’attività agrituristica in forma associata e tramite i”centri servizi” si realizza mediante l’utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche associate oda soggetti pubblici.
6. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale al fondo, ai sensi del comma156 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Dall’entrata in vigore della presente legge non possono essere autorizzate altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agrituristica.

ARTICOLO 3 Strutture e requisiti igienico-sanitari
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì , essere utilizzati:
a) gli edifici o parti di essi non più necessari alla conduzione dell’azienda;
b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell’azienda, purché destinati ad integrazione o completamento dell’attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati.
2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell’imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all’art. 5 e di terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l’edificio sia strettamente connesso con l’attività agricola svolta.
3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell’azienda prima dell’entrata in vigore della presente legge. E’ fatto salvo l’utilizzo di “centri servizi”realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche associate.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore.Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l’aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.
5. Gli alloggi e i locali destinati all’uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico- sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione,tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4,possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell’edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza ed ai rapporti di illuminazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione.
7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
8. Nell’ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:
a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all’arrivo di nuovi ospiti;
b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria;
c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.
9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si applicano i seguenti criteri:
a) fino a dieci posti letto è fatto esclusivo obbligo, per le nuove costruzioni di rendere accessibili i servizi essenziali a tutti i cittadini non normo dotati;
b) oltre i dieci posti letto si applicano i principi ed i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989,n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. La capacità ricettiva massima dell’azienda agricola e dei”centri servizi” è di trenta posti letto, sia che l’attività si svolga su uno o più fabbricati.
11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che perle aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art.17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all’azienda.
12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende associate.
13. Le piscine, di superficie inferiore a mq. 150 e con profondità massima dell’acqua non superiore a cm. 140, presenti nell’azienda agrituristica, a disposizione esclusivamente degli alloggiati, sono considerate ad uso privato.

ARTICOLO 4 Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori
1. Qualora nell’ambito dell’azienda non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un’area per un numero massimo di sei piazzole elevabile a diecine i “centri servizi” e nelle aziende condotte in forma associata,attrezzate in modo che sia assicurato l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere trenta posti letto, è consentito il posizionamento di un’area per un massimo di tre piazzole.
3. I servizi igienici devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni tre piazzole e devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona.
4. I servizi igienici dell’area attrezzata a piazzola devono essere in ogni caso distinti da quelli posti all’interno dell’alloggio agrituristico.
5. La realizzazione di piazzole per aree attrezzate è comunque subordinata alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia.
6. L’eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l’impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i 40 mq.

ARTICOLO 5 Zone di prevalente interesse agrituristico
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico,nell’ordine, le seguenti zone:
a) le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue,individuate ai sensi dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394e dell’art. 25 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
b) i territori dei comuni delimitati ai sensi dell’art. 3,paragrafo 3, della direttiva Cee 75/268, riportati nell’elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee84/167 e i territori dei comuni delimitati ai sensi dell’art. 3,paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268, riportati nell’elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee84/167;
c) i territori dei comuni rivieraschi del Trasimeno non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

ARTICOLO 6
Connessione e complementarietà con l’attività agricola
1. L’esercizio dell’agriturismo viene svolto stagionalmente,anche distribuito nell’arco dell’anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attività agroforestali, all’ubicazione e all’estensione aziendale alle dotazioni strutturali e infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicolturali, agli allevamenti praticati e alla tutela ambientale.
2. Il tempo occorrente, nell’arco dell’anno allo svolgimento delle attività agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.
3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all’art. 8, approva apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti e per la selvicoltura, e dei tempi richiesti per l’espletamento delle attività agrituristiche.
4. Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 il tempo di lavoro calcolato per l’espletamento delle attività agroforestali viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a tre.
5. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo di lavoro viene determinato sommando il tempo di lavoro di ciascuna azienda associata anche quando l’attività agrituristica sia concentrata in una unica sede.

ARTICOLO 7 Norme igienico-sanitarie
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l’azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile abitazione purchè adeguate al numero degli alloggiati.
3. La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto la diretta responsabilità del titolare dell’azienda agrituristica nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
4. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare, in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg. per ciascun prodotto.
5. Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti, ivi comprese le carni macellate, è fatto obbligo dell’attivazione di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti prescritti dalla vigente normativa.
6. La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non è consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni n. 3298/1928.
7. La macellazione in azienda è , viceversa, consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa vigente.
8. La Giunta regionale determina, con apposite direttive di indirizzo e coordinamento, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, le modalità applicative relative al presente articolo.

ARTICOLO 8
Elenco degli operatori – Commissione regionale per l’agriturismo
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo.
2. L’elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.
3. La commissione dura in carica 5 anni.
4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita:
a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato chela presiede;
b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell’agricoltura e da due del turismo;
c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale.
5. Spetta alla commissione la valutazione dell’idoneità dell’azienda agricola all’esercizio dell’attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all’art. 6 e la verifica circa l’idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4,dell’art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l’istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell’agricoltura.
7. Ai componenti la commissione estranei all’amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.
8. La commissione provvede d’ufficio, ogni tre anni alla revisione dell’elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.
9. Il mancato inizio dell’attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale di cui al comma 1.

ARTICOLO 9 Disciplina amministrativa
1. Al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica provvede il sindaco del Comune ove ha sede l’azienda interessata all’esercizio dell’attività stessa.
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, da cui risultino le caratteristiche dell’attività agrituristica attivabile;
b) relazione illustrativa del piano di attività agrituristica nell’ambito dell’azienda agricola, contenente la indicazione:
– delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione;
– delle caratteristiche dell’attività agrituristica e degli edifici e spazi liberi da destinarsi, anche se solo assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
– della capacità ricettiva degli edifici adibiti ad attività agrituristiche e/o del numero di piazzole nelle aree attrezzate perla sosta dei campeggiatori;
– degli eventuali interventi di adeguamento;- del periodo di esercizio e delle tariffe che si intende praticare nell’anno in corso;
c) esplicita autorizzazione del proprietario, ove la domanda sia presentata dal conduttore del fondo;
d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
e) certificato di abitabilità dell’alloggio agrituristico e di agibilità degli spazi aperti;1) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773 e dell’art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3. Di volta in volta il Comune trasmette alla Giunta regionale -uffici operanti nella materia dell’agricoltura e del turismo – e all’azienda di promozione turistica, copia delle autorizzazioni all’esercizio della attività agrituristica rilasciate, con l’indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse.
4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristica deve:
a) esporre al pubblico l’autorizzazione;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione e le tariffe di cui all’art. 15;
c) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4,dell’art. 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;
d) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con indicati la provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;
e) al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari degli esercizi agrituristici provvedono a registrare giornalmente gli arrivi e le presenze facendo pervenire all’Azienda di promozione turistica l’apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.
5. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo,agrituristico o similari per attività esercitate da soggetti non autorizzati ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 10 Sospensione e revoca della autorizzazione
1. L’autorizzazione di cui all’art. 9 è sospesa dal sindaco,previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora venga accertato che l’operatore agrituristico abbia violato gli obblighi della presente legge e/o non siano offerti i servizi previsti nell’autorizzazione medesima.
2. L’autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, qualora accerti che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività entro due anni dalla data fissata nell’autorizzazione, ovvero l’abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione;
c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell’art. 18.
3. La revoca comporta il diniego della concessione di nuova autorizzazione per un periodo di anni 2.
4. La revoca è comunicata alla Giunta regionale ed all’Azienda di promozione turistica al fine del recupero degli eventuali contributi concessi e delle somme erogate.

ARTICOLO 11
Simbolo e denominazione regionale dell’agriturismo
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale, definisce un simbolo di garanzia che individui, su tutto il territorio regionale, le aziende agrituristiche autorizzate all’esercizio sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti dalla presente legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa all’ingresso delle aziende agrituristiche, possono essere aggiunti la denominazione dell’azienda agrituristica e i servizi da questa offerti.
2. Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la Giunta definisce i contrassegni di qualità di cui all’art. 15, anche tramite logo.

ARTICOLO 12 Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale,stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.
2. La denuncia dei requisiti dell’azienda avviene da parte del titolare ed è accompagnata dalla richiesta di assegnazione di una determinata classifica, presentata al Comune utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale.
3. I Comuni, previo parere della commissione regionale di cui all’art. 8, assegnano la classifica contestualmente al rilascio o al rinnovo della autorizzazione o a richiesta dell’interessato.

ARTICOLO 13 Albo per la tutela della qualità
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale perla tutela della qualità dell’attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica possono essere iscritte all’albo di cui al comma precedente sulla base:
– della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
– della capacità e dell’efficienza del personale addetto allo svolgimento dell’attività ;
– dell’ubicazione dell’azienda in zone di particolare valore agricolo-forestale, ambientale e paesaggistico;
– dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell’albo vengono annotati la denominazione e l’ubicazione dell’azienda, gli estremi dell’autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l’iscrizione all’albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l’accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma e con l’indicazione delle tariffe praticate. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull’apposito conto corrente regionale della somma di lire 250.000 con l’indicazione della causale – Spese per l’iscrizione all’albo della qualità nell’agriturismo.

ARTICOLO 14 Autorità per il riconoscimento della qualità
1. E’ istituita dalla Giunta regionale l’Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche. L’Autorità è costituita:
a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all’amministrazione regionale;
b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di turismo;
c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L’Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3. L’Autorità svolge i seguenti compiti:
a) provvede, ai fini dell’iscrizione nell’albo regionale,all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2,dell’art. 13;
b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), l’iscrizione delle aziende agrituristiche nell’albo regionale;c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 13, disponendo la cancellazione dall’albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l’iscrizione.
4. L’elenco delle aziende iscritte all’albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. All’esperto esterno all’amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all’iscrizione all’albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 15 Contrassegno di qualità
1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all’albo regionale di cui all’art. 13 il contrassegno di qualità da esporsi all’ingresso dell’azienda. Sul contrassegno è riportato lo stemma della Regione.
2. Il contrassegno può essere riportato su tutte il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

ARTICOLO 16
Tariffe
1. Entro il 10 marzo ed il 10 ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 9 devono presentare, al Comune e dall’Azienda di promozione turistica, una dichiarazione delle tariffe minime e massime che si impegnano a praticare rispettivamente dal 1giugno e dal 1 gennaio dell’anno successivo.

ARTICOLO 17 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali
1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l’agriturismo, in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi dell’art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse, sentite le autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.
3. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:
a) individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori a produttività marginale, di particolare interesse ambientale, ricreativo, culturale e di tradizioni ove le aziende agrituristiche che non esercitano attività ricettiva possono somministrare cibi e bevande secondo le modalità di cui all’art. 2comma 4, lett. c);
b) determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari stabiliti dall’art. 18 a favore degli operatori agrituristici;
c) indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 19, 20,21 e 22.4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.

ARTICOLO 18 Aiuti finanziari agli operatori agrituristici
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristici, contributi in conto capitale o in conto interessi per l’esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.
2. La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale.
3. La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 percento della spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all’art. 5.
4. In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta regionale può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata quindicennale, fino ad un massimo del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti autorizzati all’esercizio del credito agrario di miglioramento, che abbiano stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.
5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del tesoro.
6. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello minimo previsto, per le diverse zone, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato a norma dell’art.109, terzo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
7. Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta, ed è erogata agli istituti in rate semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate nei contratti di mutuo.
8. L’importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell’onere per interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi, calcolata sull’importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento.
9. Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. L’ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000ECU calcolato in “equivalente sovvenzione lorda” secondo le modalità stabilite dall’Unione europea.
11. Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui alla presente legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.

ARTICOLO 19
Promozione dell’offerta agrituristica
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico, promuove e coordina le iniziative per l’offerta agrituristica, con la collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, anche in collaborazione con l’Azienda di promozione turistica, provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all’estero delle risorse agrituristiche regionali, in conformità del D.P.R. 31 marzo 1994, mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, con particolare riferimento al mondo della scuola, che evidenzino le attività agrituristiche, le loro caratteristiche legate all’ambiente naturale, alla cultura e alle tradizioni locali, gli itinerari agrituristici.
3. La Giunta regionale sostiene con priorità la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale, e incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori agrituristici finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.

ARTICOLO 20 Piani integrati straordinari
1. Le Comunità montane ed i Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell’ambito dei rispettivi territori, possono proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo di programma, ai sensi dell’art.27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini dell’adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell’art. 13 della legge 5dicembre 1985, n. 730.

ARTICOLO 21 Attività di studio e di ricerca
1. La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche nonchè gli enti locali singoli o associati, promuove e finanzia attività di studio odi ricerca sull’agriturismo ivi comprese quelle relative a quanto disposto dagli artt. 11 e 15.

ARTICOLO 22 Formazione professionale
1. La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo, istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia.

ARTICOLO 23 Funzioni di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

ARTICOLO 24
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie:
a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell’attività agrituristica senza la prescritta autorizzazione comunale, con immediata chiusura dell’esercizio su ordinanza del sindaco;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, in caso di utilizzo o affissione abusiva del simbolo e del contrassegno di qualità regionali o di insegne con le diciture “agriturismo”, “agrituristico”o similari;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per ogni persona in più alloggiata, rispetto a quelle previste nell’autorizzazione comunale,o per ogni piazzola in più messa in opera rispetto al numero di piazzole autorizzate, con l’obbligo di rimozione su ordinanza del sindaco;
d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, per violazione alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, comma 11;
e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei seguenti casi:
– mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da quelli comunicati;
– mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 4,lett. e);f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:
– mancata erogazione dei servizi previsti nell’autorizzazione comunale o erogazione di servizi non previsti nella medesima;
– mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nell’autorizzazione;
– mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale di qualità e della lista di cui all’art. 9, comma 4,lettera d);
– impiego, nell’erogazione dei servizi autorizzati di personale estraneo al nucleo familiare ai sensi dell’art. 230/bis del codice civile o non impiegato in azienda;
– utilizzo a fini agrituristici di locali non previsti nell’autorizzazione comunale;
– violazione dei commi 3 e 4 dell’art. 4.2.
Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i relativi proventi sono da questi direttamente introitati.

ARTICOLO 25 Norme transitorie
1. Gli operatori agrituristici già iscritti nell’elenco regionale istituito ai sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio, ove abbiano i requisiti previsti dalla presente legge dell’agriturismo istituito ai sensi dell’art. 8 e cancellati d’ufficio ove non inizino l’attività entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Gli operatori già autorizzati dai Comuni all’esercizio dell’attività agrituristica adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste dalla stessa.
3. Le aziende agrituristiche già autorizzate dai Comuni all’esercizio dell’attività agrituristica sono esonerate dall’osservanza di quanto stabilito dall’art. 3, comma 9.
4. Fino all’approvazione del programma agrituristico regionale di cui all’art. 17 gli aiuti previsti dall’art. 18 sono concessi sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 26 Abrogazione
1. La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38:”Interventi a favore dell’agriturismo” è abrogata.

ARTICOLO 27 Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge sono disposte per l’anno1997 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima quindicennale per gli interventi di cui al comma 4, dell’art. 18della presente legge e per le quote già impegnate a norma dell’art.11 comma 4, della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 con imputazione all’esistente cap. 8164 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli anni successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nel bilancio dal 2012 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 2011;
b) lire 20.000.000 per gli interventi previsti agli artt. 19, 20e 21 con imputazione all’esistente cap. 8159 del bilancio di previsione la cui denominazione viene così modificata: “Spese per la promozione dell’offerta agrituristica, per i piani integrati straordinari e per le attività di studio e ricerca”.
2. All’onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma,ricadente nell’esercizio 1997, si farà fronte come segue:
– quanto a lire 300.000.000 di cui alla precedente lettera a),per lire 150.000.000 con lo stanziamento previsto nel bilancio 1997in corrispondenza del cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1996elenco n. 5 allegato a detto bilancio. La disponibilità relativa all’anno 1996 è iscritta alla competenza dell’anno 1997 in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio1978, n. 23;
– quanto a lire 20.000.000 di cui alla precedente lettera b), con lo stanziamento già previsto nel bilancio annuale 1997 in corrispondenza dell’esistente cap. 8159.
3. All’onere per l’attuazione degli interventi previsti al comma1, dell’art. 18, della presente legge, ricadenti nell’esercizio 1997,si fa fronte con lo stanziamento di lire 300.000.000 di cui all’esistente cap. 8158 dello stato di previsione della spesa.
4. All’onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai membri esterni della commissione per l’agriturismo di cui al precedente art. 8 e dell’autorità per il riconoscimento della qualità di cui all’art. 14, si fa fronte con lo stanziamento dell’esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del corrente bilancio di previsione.
5. Le somme versate ai sensi del comma 4, dell’art. 13, saranno iscritte nel cap. 2930 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale 1997 denominato: “Versamenti provenienti dalle Aziende agrituristiche per l’iscrizione all’albo della qualità nell’agriturismo”, che con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà dotato del necessario stanziamento. Per gli anni 1998 e successivi l’entità della spesa sarà determinata a norma dell’art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978,n. 23 con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.

Data a Perugia, addì 14 agosto 1997

B R A C A L E N TE

ALLEGATO 1: Disciplina delle attività agrituristiche. TABELLA A REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE LE AZIENDE PER L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ AGRITURISTICA:
a) Superficie minima aziendale: Qualità di coltura Superficie in ettari eminativi 5 oppure:pascoli o prati-pascolo 10oppure:colture permanenti 3 oppure:superficie a bosco 20 oppure:colture orto floricole da pieno campo 2 oppure: colture protette 0,50 Le aziende con utilizzo misto della superficie, come sopra individuata, possono esercitare attività agrituristiche solo se la somma delle superfici, espressa in percentuale rispetto al limite minimo sopra precisato e riferita a ciascuna qualità di coltura, è maggiore o uguale a 100.
b) per la preparazione e la somministrazione dei pasti l’azienda deve disporre di adeguato patrimonio zootecnico.
c) la somministrazione dei pasti e bevande è consentita solo alle aziende che svolgono attività ricettive, salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 3, lettera a).

Testo aggiornato (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 07/06/2000)

ARTICOLO1. (Finalità).
(Testo dell’art. 1 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, così come modificato dall’art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37, con la sostituzione del terzo punto del comma 1 dell’art. 1).
1. Con la presente legge la Regione dell’Umbria, in armonia con gli articoli6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina le attività agrituristiche al fine di:
– agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;
– favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità dell’azienda agricola;
– permettere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli operatori agricoli secondo il principio della multifunzionalità dell’impresa agricola;
– contribuire allo sviluppo ed al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia del patrimonio naturale rurale ed edilizio;
– favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;
– favorire lo sviluppo del turismo all’aria aperta, specie quello sociale e giovanile, la tutela delle tradizioni, nonché la promozione di iniziative per un migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento di interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni;- favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente valide ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del mercato.

ARTICOLO 2.(Attività agrituristiche).
(Testo dell’art. 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, così come integrato dall’art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 con l’aggiunta del comma 3/bis all’art. 2 e successivamente modificato dall’art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37).
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall’art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Nello svolgimento dell’attività agrituristica deve essere impiegato personale operante nell’ambito dell’impresa agricola. Sono applicabili altresì le norme di cui all’art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 3/bis. Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi di legge, dichiarino di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da prodotti vegetali, sono esentati dal disporre di patrimonio zootecnico e sono tenuti a somministrare esclusivamente i cibi e le bevande suddette. L’autorizzazione comunale dovrà esplicitamente contenere tale specificazione e nell’azienda dovrà essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione del cartello comporta la revoca dell’autorizzazione”.
4. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo articolo 3;
b) dare ospitalità in aree attrezzate all’aperto purché provviste di servizi essenziali;
c) preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. I prodotti aziendali, ancorché lavorati e trasformati esternamente anche presso strutture cooperative cui l’operatore agrituristico aderisce, devono essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l’assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia locale e regionale;
d) la vendita diretta di prodotti alimentari dell’azienda ricavati anche attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura propria;
e) l’allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative svolte in azienda;
f) l’organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela dell’ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione alle attività svolte.
5. L’attività agrituristica in forma associata e tramite i “centri servizi” si realizza mediante l’utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche associate o da soggetti pubblici.
6. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale al fondo, ai sensi del comma 156 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Dall’entrata in vigore della presente legge non possono essere autorizzate altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agrituristica.

ARTICOLO 3. (Strutture e requisiti igienico­sanitari).
(Testo dell’ art. 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n.28, così come modificato dall’art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37).
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì, essere utilizzati:
a) gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla conduzione dell’azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario;
b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell’azienda, purché destinati ad integrazione o completamento dell’attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati.
2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell’imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all’art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l’edificio sia strettamente connesso con l’attività agricola svolta.
3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell’azienda prima dell’entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo l’utilizzo di “centri servizi” realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche associate.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l’aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.
5. Gli alloggi e i locali destinati all’uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell’edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza e di superficie ed ai rapporti di illuminazione e di areazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione.
7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
8. Nell’ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:
a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all’arrivo di nuovi ospiti;
b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria;
c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;
e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.
9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si applicano i seguenti criteri:
a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all’attività agrituristica situati al piano terra;
b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. La capacità ricettiva massima dell’azienda agricola e dei “centri servizi” è di trenta posti letto, sia che l’attività si svolga su uno o più fabbricati.
11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all’azienda.11 bis. La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non è vincolata all’uso esclusivo di prodotti aziendali.
12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende associate.
13. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati della struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq.

ARTICOLO 4. (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori).
1. Qualora nell’ambito dell’azienda non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un’area per un numero massimo di sei piazzuole elevabile a dieci nei “centri servizi” e nelle aziende condotte in forma associata, attrezzate in modo che sia assicurato l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere trenta posti letto, è consentito il posizionamento di un’area per un massimo di tre piazzuole.
3. I servizi igienici devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni tre piazzuole e devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona.
4. I servizi igienici dell’area attrezzata a piazzuola devono essere in ogni caso distinti da quelli posti all’interno dell’alloggio agrituristico. 5. La realizzazione di piazzuole per aree attrezzate è comunque subordinata alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia. 6. L’eventuale ombreggiamento delle piazzuole deve essere realizzato esclusivamente con l’impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzuola non può superare i 40 mq.

ARTICOLO 5. (Zone di prevalente interesse agrituristico).
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico, nell’ordine, le seguenti zone:
a) le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’art. 25 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
b) i territori dei comuni delimitati ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, della direttiva Cee 75/268, riportati nell’elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167 e i territori dei comuni delimitati ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268, riportati nell’elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167;
c) i territori dei comuni rivieraschi del Trasimeno non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).Art. 6. (Connessione e complementarietà con l’attività agricola).
1. L’esercizio dell’agriturismo viene svolto stagionalmente, anche distribuito nell’arco dell’anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attività agroforestali, all’ubicazione e all’estensione aziendale, alle dotazioni strutturali e infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicolturali, agli allevamenti praticati e alla tutela ambientale.
2. Il tempo occorrente, nell’arco dell’anno, allo svolgimento delle attività agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.
3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all’art. 8, approva apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti e per la selvicoltura, e dei tempi richiesti per l’espletamento delle attività agrituristiche.
4. Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 il tempo di lavoro calcolato per l’espletamento delle attività agroforestali viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a tre.
5. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo di lavoro viene determinato sommando il tempo di lavoro di ciascuna azienda associata anche quando l’attività agrituristica sia concentrata in una unica sede.

ARTICOLO 7. (Norme igienico­sanitarie).
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l’azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile abitazione purché adeguate al numero degli alloggiati.
3. La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto la diretta responsabilità del titolare dell’azienda agrituristica nel rispetto della vigente normativa igienico­sanitaria.
4. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare, in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg. per ciascun prodotto.
5. Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti, ivi comprese le carni macellate, è fatto obbligo dell’attivazione di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti prescritti dalla vigente normativa.
6. La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non è consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni n. 3298/1928.
7. La macellazione in azienda è, viceversa, consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa vigente.
8. La Giunta regionale determina, con apposite direttive di indirizzo e coordinamento, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, le modalità applicative relative al presente articolo.

ARTICOLO 8. (Elenco degli operatori ­ Commissione regionale per l’agriturismo).
1. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo.
2. L’elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.
3. La commissione dura in carica 5 anni.
4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita:
a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;
b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell’agricoltura e da due del turismo;
c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale.
5. Spetta alla commissione la valutazione dell’idoneità dell’azienda agricola all’esercizio dell’attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all’art. 6 e la verifica circa l’idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell’art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l’istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell’agricoltura.
7. Ai componenti la commissione estranei all’amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.
8. La commissione provvede d’ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell’elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.
9. Il mancato inizio dell’attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale di cui al comma 1.

ARTICOLO 9. (Disciplina amministrativa).
1. Al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica provvede il sindaco del Comune ove ha sede l’azienda interessata all’esercizio dell’attività stessa.
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, da cui risultino le caratteristiche dell’attività agrituristica attivabile;
b) relazione illustrativa del piano di attività agrituristica nell’ambito dell’azienda agricola, contenente la indicazione:
– delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione; – delle caratteristiche dell’attività agrituristica e degli edifici e spazi liberi da destinarsi, anche se solo assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
– della capacità ricettiva degli edifici adibiti ad attività agrituristiche e/o del numero di piazzuole nelle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori;
– degli eventuali interventi di adeguamento; – del periodo di esercizio e delle tariffe che si intende praticare nell’anno in corso;
c) esplicita autorizzazione del proprietario, ove la domanda sia presentata dal conduttore del fondo;
d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
e) certificato di abitabilità dell’alloggio agrituristico e di agibilità degli spazi aperti;
f) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3. Di volta in volta il Comune trasmette alla Giunta regionale – uffici operanti nella materia dell’agricoltura e del turismo – e all’azienda di promozione turistica, copia delle autorizzazioni all’esercizio della attività agrituristica rilasciate, con l’indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse.
4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristica deve:
a) esporre al pubblico l’autorizzazione;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione e le tariffe di cui all’art. 15;
c) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell’art. 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;
d) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con indicati la provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;
e) al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari degli esercizi agrituristici provvedono a registrare giornalmente gli arrivi e le presenze facendo pervenire all’Azienda di promozione turistica l’apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.
5. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agrituristico o similari per attività esercitate da soggetti non autorizzati ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 10
. (Sospensione e revoca della autorizzazione).
1. L’autorizzazione di cui all’art. 9 è sospesa dal sindaco, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora venga accertato che l’operatore agrituristico abbia violato gli obblighi della presente legge e/o non siano offerti i servizi previsti nell’autorizzazione medesima.
2. L’autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, qualora accerti che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attività entro due anni dalla data fissata nell’autorizzazione, ovvero l’abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione;
c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell’art. 18.
3. La revoca comporta il diniego della concessione di nuova autorizzazione per un periodo di anni 2.
4. La revoca è comunicata alla Giunta regionale ed all’Azienda di promozione turistica al fine del recupero degli eventuali contributi concessi e delle somme erogate.

ARTICOLO 11.
(Simbolo e denominazione regionale dell’agriturismo).
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale, definisce un simbolo di garanzia che individui, su tutto il territorio regionale, le aziende agrituristiche autorizzate all’esercizio sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti dalla presente legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa all’ingresso delle aziende agrituristiche, possono essere aggiunti la denominazione dell’azienda agrituristica e i servizi da questa offerti.
2. Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la Giunta definisce i contrassegni di qualità di cui all’art. 15, anche tramite logo.

ARTICOLO 12. (Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche).
1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale, stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.
2. La denuncia dei requisiti dell’azienda avviene da parte del titolare ed è accompagnata dalla richiesta di assegnazione di una determinata classifica, presentata al Comune utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale.
3. I Comuni, previo parere della commissione regionale di cui all’art. 8, assegnano la classifica contestualmente al rilascio o al rinnovo della autorizzazione o a richiesta dell’interessato.

ARTICOLO 13. (Albo per la tutela della qualità).
1. È istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale per la tutela della qualità dell’attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica possono essere iscritte all’albo di cui al comma precedente sulla base:
– della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
– della capacità e dell’efficienza del personale addetto allo svolgimento dell’attività;
– dell’ubicazione dell’azienda in zone di particolare valore agricolo­forestale, ambientale e paesaggistico;
– dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell’albo vengono annotati la denominazione e l’ubicazione dell’azienda, gli estremi dell’autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l’iscrizione all’albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l’accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma e con l’indicazione delle tariffe praticate. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull’apposito conto corrente regionale della somma di lire 250.000 con l’indicazione della causale – Spese per l’iscrizione all’albo della qualità nell’agriturismo.

ARTICOLO 14.
(Autorità per il riconoscimento della qualità).
1. È istituita dalla Giunta regionale l’Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche. L’Autorità è costituita:
a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all’amministrazione regionale;
b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di turismo;
c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L’Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3. L’Autorità svolge i seguenti compiti:
a) provvede, ai fini dell’iscrizione nell’albo regionale, all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell’art. 13;
b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), I’ iscrizione delle aziende agrituristiche nell’albo regionale;
c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 13, disponendo la cancellazione dall’albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l’iscrizione.
4. L’elenco delle aziende iscritte all’albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. All’esperto esterno all’amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all’iscrizione all’albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 15.
(Contrassegno di qualità).
1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all’albo regionale di cui all’art. 13 il contrassegno di qualità da esporsi all’ingresso dell’azienda. Sul contrassegno è riportato lo stemma della Regione.
2. Il contrassegno può essere riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

ARTICOLO16.
(Tariffe).
1. Entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 9 devono presentare, al Comune ed all’Azienda di promozione turistica, una dichiarazione delle tariffe minime e massime che si impegnano a praticare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.

ARTICOLO 17. (Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali).
1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l’agriturismo, in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi dell’art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse, sentite le autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.
3. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:
a) individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori a produttività marginale, di particolare interesse ambientale, ricreativo, culturale e di tradizioni ove le aziende agrituristiche che non esercitano attività ricettiva possono somministrare cibi e bevande secondo le modalità di cui all’art. 2 comma 4, lett. c);
b) determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari stabiliti dall’art. 18 a favore degli operatori agrituristici; c) indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22.
4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.

ARTICOLO 18. (Aiuti finanziari agli operatori agrituristici).
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristici contributi in conto capitale o in conto interessi per l’esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.
2. La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale.
3. La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all’art. 5.
4. In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta regionale può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata quindicennale, fino ad un massimo del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti autorizzati all’esercizio del credito agrario di miglioramento, che abbiano stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.
5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del tesoro.
6. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello minimo previsto, per le diverse zone, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato a norma dell’art. 109, terzo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
7. Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta, ed è erogata agli istituti in rate semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate nei contratti di mutuo.
8. L’importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell’onere per interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi, calcolata sull’importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento.
9. Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. L’ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU calcolato in «equivalente sovvenzione lorda» secondo le modalità stabilite dall’Unione europea.
11. Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui alla presente legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.

ARTICOLO 19. (Promozione dell’offerta agrituristica).
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico, promuove e coordina le iniziative per l’offerta agrituristica, con la collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, anche in collaborazione con l’Azienda di promozione turistica, provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all’estero delle risorse agrituristiche regionali, in conformità del D.P.R. 31 marzo 1994, mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, con particolare riferimento al mondo della scuola, che evidenzino le attività agrituristiche, le loro caratteristiche legate all’ambiente naturale, alla cultura e alle tradizioni locali, gli itinerari agrituristici.
3. La Giunta regionale sostiene con priorità la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale, e incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori agrituristici finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.

ARTICOLO 20. (Piani integrati straordinari).
1. Le Comunità montane ed i Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell’ambito dei rispettivi territori, possono proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo di programma, ai sensi dell’ art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini dell’adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell’art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

ARTICOLO 21. (Attività di studio e di ricerca).
1. La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche nonché gli enti locali singoli o associati, promuove e finanzia attività di studio o di ricerca sull’agriturismo ivi comprese quelle relative a quanto disposto dagli artt. 11 e 15.

ARTICOLO 22. (Formazione professionale).
1. La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo, istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia.

ARTICOLO1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

ARTICOLO 24. (Sanzioni amministrative) (Testo dell’art. 24 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, come integrato dall’art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37, con l’aggiunta della lettera g).
1. Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie:
a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell’attività agrituristica senza la prescritta autorizzazione comunale, con immediata chiusura dell’esercizio su ordinanza del sindaco;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 in caso di utilizzo o affissione abusiva del simbolo e del contrassegno di qualità regionali o di insegne con le diciture «agriturismo», «agrituristico» o similari;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per ogni persona in più alloggiata, rispetto a quelle previste nell’autorizzazione comunale, o per ogni piazzuola in più messa in opera rispetto al numero di piazzuole autorizzate, con l’obbligo di rimozione su ordinanza del sindaco;
d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, per violazione alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, comma 11;
e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei seguenti casi:
– mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da quelli comunicati;
– mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 4, lett. e);
f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:
– mancata erogazione dei servizi previsti nell’autorizzazione comunale o erogazione di servizi non previsti nella medesima;
– mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nell’autorizzazione;
– mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale di qualità e della lista di cui all’art. 9, comma 4, lettera d);
– impiego, nell’erogazione dei servizi autorizzati, di personale estraneo al nucleo familiare ai sensi dell’art. 230/bis del codice civile o non impiegato in azienda;
– utilizzo a fini agrituristici di locali non previsti nell’autorizzazione comunale;
– violazione dei commi 3 e 4 dell’art. 4;
g) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per violazione alle disposizioni di cui all’art. . 2 come integrato dall’art.1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31. 2. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i relativi proventi sono da questi direttamente introitati.

ARTICOLO 25. (Norme transitorie).
1. Gli operatori agrituristici già iscritti nell’elenco regionale istituito ai sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio, ove abbiano i requisiti previsti dalla presente legge dell’agriturismo, istituito ai sensi dell’art. 8 e cancellati d’ufficio ove non inizino l’attività entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Gli operatori già autorizzati dai Comuni all’esercizio dell’attività agrituristica adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste dalla stessa.
3. Le aziende agrituristiche già autorizzate dai Comuni all’esercizio dell’attività agrituristica sono esonerate dall’osservanza di quanto stabilito dall’art. 3, comma 9.
4. Fino all’approvazione del programma agrituristico regionale di cui all’art. 17 gli aiuti previsti dall’art. 18 sono concessi sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 26. (Abrogazione).
1. La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38: «Interventi a favore dell’agriturismo» è abrogata.

ARTICOLO 27. (Norma finanziaria).
1. Per l’attuazione della presente legge sono disposte per l’anno 1997 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima quindicennale per gli interventi di cui al comma 4, dell’art. 18 della presente legge e per le quote già impegnate a norma dell’art. 11 comma 4, della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 con imputazione all’esistente cap. 8164 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli anni successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nel bilancio dal 2012 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 2011;
b) lire 20.000.000 per gli interventi previsti agli artt. 19, 20 e 21 con imputazione all’esistente cap. 8159 del bilancio di previsione la cui denominazione viene così modificata: «Spese per la promozione dell’offerta agrituristica, per i piani integrati straordinari e per le attività di studio e ricerca».
2. All’onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma, ricadente nell’esercizio 1997, si farà fronte come segue:
– quanto a lire 300.000.000 di cui alla precedente lettera a), per lire 150.000.000 con lo stanziamento previsto nel bilancio 1997 in corrispondenza del cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1996 elenco n. 5 allegato a detto bilancio. La disponibilità relativa all’anno 1996 è iscritta alla competenza dell’anno 1997 in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23;
– quanto a lire 20.000.000 di cui alla precedente lettera b), con lo stanziamento già previsto nel bilancio annuale 1997 in corrispondenza dell’esistente cap. 8159.
3. All’onere per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1, dell’art. 18, della presente legge, ricadenti nell’esercizio 1997, si fa fronte con lo stanziamento di lire 300.000.000 di cui all’esistente cap. 8158 dello stato di previsione della spesa.
4. All’onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai membri esterni della commissione per l’agriturismo di cui al precedente art. 8 e dell’autorità per il riconoscimento della qualità di cui all’art. 14, si fa fronte con lo stanziamento dell’esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del corrente bilancio di previsione.
5. Le somme versate ai sensi del comma 4, dell’art. 13, saranno iscritte nel cap. 2930 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale 1997 denominato: «Versamenti provenienti dalle Aziende agrituristiche per l’iscrizione all’albo della qualità nell’agriturismo», che con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà dotato del necessario stanziamento. Per gli anni 1998 e successivi l’entità della spesa sarà determinata a norma dell’art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 con legge di bilancio.

TABELLA A Requisiti che devono possedere le aziende per l’esercizio dell’attività agrituristica:
a) Superficie minima aziendale :Qualità di coltura Superficie in ettari seminativi oppure:pascoli o prati-pascoli 510 oppure: colture permanenti 3 oppure:superficie a bosco 20 oppure: colture orto floricole da pieno campo 2oppure: colture protette 0,50 Le aziende con utilizzo misto della superficie, come sopra individuata, possono esercitare attività agrituristiche solo se la somma delle superfici, espressa in percentuale rispetto al limite minimo sopra precisato e riferita a ciascuna qualità di coltura, è maggiore o uguale a 100.
b) per la preparazione e la somministrazione dei pasti l’azienda deve disporre di adeguato patrimonio zootecnico.
c) la somministrazione dei pasti e bevande è consentita solo alle aziende che svolgono attività ricettiva, salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3, lettera a).

AVVERTENZA – Il testo coordinato della legge su riprodotta viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza, Servizio Affari giuridici e legislativi, al solo scopo di facilitare la lettura.

N O T E
Note all’art. 1, comma unico:
– Il testo degli artt. 6, 9, 10, 22 e 24 dello Statuto regionale, approvato con legge 23 gennaio 1992, n. 44 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 26 del 1° febbraio 1992, e nel B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1992), è il seguente:«6. – 1. La Regione riconosce l’ambiente come bene essenziale della collettività e ne assume la tutela e la qualità come obiettivi fondamentali della propria politica.
9. – 1. La Regione riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura e dell’identità regionale.
10. – 1. La Regione riconosce nell’impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana; ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture decentrate ed iniziative idonee e valorizzando l’attività di gruppi ed associazioni.
22. – 1. La Regione, nell’ambito delle politiche nazionali e comunitarie e nella rigorosa tutela dell’equilibrio ecologico ed ambientale, promuove ed attua interventi per lo sviluppo dei settori agricolo, agro-alimentare, montano e forestale.
2. La Regione riconosce la proprietà diretto coltivatrice come elemento essenziale per la qualificazione dell’agricoltura regionale; favorisce lo sviluppo dell’impresa agricola singola o associata; adotta programmi di riordino e ricomposizione fondiaria.
3. Promuove gli interventi necessari a conseguire per le popolazioni delle campagne e delle aree montane adeguate condizioni di vita e livelli di reddito. Predispone azioni di tutela e di incremento del patrimonio forestale; favorisce il recupero delle attività agricole dei territori marginali; adotta misure per la bonifica e l’irrigazione.
4. Coordina le proprie risorse per realizzare un efficiente sistema agro-industriale-alimentare, valorizzando la qualità e tipicità dei prodotti agricoli, zootecnici ed alimentari, in collaborazione con enti pubblici, organizzazioni professionali, associazioni di produttori ed organismi cooperativi, predisponendo a questi fini strumenti ed interventi di mercato.
24. – 1. La Regione promuove il turismo come essenziale fattore di sviluppo economico e sociale dell’Umbria.
2. Favorisce il potenziamento dell’impresa e delle attività turistiche e l’ordinata espansione e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi, al fine della piena fruizione dell’ambiente storico, artistico e naturale dell’Umbria.
3. Adotta misure idonee alla diffusione delle attività agrituristiche».- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante «Disciplina dell’agriturismo», è pubblicata nella G.U. n. 295 del 16 dicembre 1985.

Note all’art. 2, comma 1, 2 e 6:
– Il testo dell’art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota all’art. 1, comma unico), è il seguente:

«2. Definizione di attività agrituristiche. – Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell’ambito dell’azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne».

– Il testo dell’art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 32 del 9 febbraio 1994), è il seguente:

«18. Assunzioni a tempo parziale. – 1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d’opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU.2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l’iscrizione allo SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell’azienda agricola.3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera».-

Il testo dell’art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996), è il seguente:
«3. Disposizioni in materia di entrata. – Omissis. – 156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all’edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all’istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all’attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l’elevato frazionamento fondiario e l’elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell’agricoltura a tempo parziale e dell’integrazione tra più attività economiche per la cura dell’ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. Omissis».

Note all’art. 3, comma 9, lett. b):
– La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante «Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», è pubblicata nella G.U. n. 21 del 26 gennaio 1989. – Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche», è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989
.- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992.

Nota all’art. 5, comma unico, lett. a) e b):
– Il testo dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 292 del 13 dicembre 1991), è il seguente:«32. Aree contigue. –
1. Le regioni, d’intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l’area naturale protetta, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta.
3. All’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4. L’organismo di gestione dell’area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell’area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d’intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L’intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell’area naturale protetta».-

Il testo dell’art. 25, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante «Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142» (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 13 del 15 marzo 1995), è il seguente:
«25. Istituzione delle Aree naturali protette regionali. – 1. Sono istituite, ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 7:
A) – l’Area naturale protetta «Parco del Monte Subasio»;
B) – l’Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco»;
C) – l’Area naturale protetta «Parco del Lago Trasimeno»;
D) – l’Area naturale protetta «Colfiorito»;
E) – l’Area naturale protetta «Parco fluviale del Nera»;
F) – l’Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere».
2. Le perimetrazioni provvisorie, a scala 1:25000, per ciascuna delle suddette Aree naturali protette, sono rappresentate nelle cartografie allegate alla presente legge.
3. Il soggetto gestore, in relazione alla peculiarità di ciascuna delle Aree naturali protette, è individuato nella tipologia del Consorzio costituito obbligatoriamente tra enti locali od organismi associativi, ai sensi dell’art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Sono istituite le aree contigue dell’Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco» e dell’Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere», ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), così come rappresentate nelle cartografie allegate alla presente legge, per assicurare la conservazione dei valori propri delle Aree protette medesime. All’interno delle aree contigue predette è disciplinato l’esercizio dell’attività venatoria gestita in base all’art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
5. Per quanto attiene alla individuazione degli elementi per la redazione del piano dell’Area naturale protetta e dei principi regolamentari, trovano integrale applicazione gli articoli 12, 14 e 15 della presente legge».

Il testo dell’art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE 75/268, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia) (pubblicata nella G.U. delle Comunità europee n. L.128 del 19 maggio 1975), come modificata dalla direttiva CEE 84/167 del 28 febbraio 1984 (in G.U. delle Comunità europee n. L.82 del 26 marzo 1984), è il seguente:

«3. – Omissis. – 3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori:
– a causa dell’esistenza di condizioni climatiche, molto difficili, dovute all’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
– ovvero, ad un’altitudine inferiore, a causa dell’esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impegno di materiale speciale assai oneroso,
– ovvero, quanto lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fatto ripresi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purchè la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini.
4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l’ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:
a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all’intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all’allevamento estensivo;
b) a causa della scarsa produttività dell’ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell’agricoltura;
c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall’attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.Omissis».

Note all’art, 7, commi 1 e 6:- La legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», è pubblicata nella G.U. n. 139 del 4 giugno 1962. – Il testo dell’art. 13 del regolamento di vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 (Pubblicato nella G. U. n. 36 del 12 febbraio 1929), è il seguente:
«13. – I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall’autorità comunale l’autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell’art. 6, lo sostituisce.Il detto sanitario fisserà l’ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni».

Nota all’art. 8, comma 5:- Il testo dell’art. 6, commi 3 e 4, della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota all’art. 2 commi 1, 2 e 6), è il seguente:
«6. Elenco regionale. – Omissis – L’iscrizione nell’elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l’accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l’articolo 606 del codice di procedura penale e l’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Omissis».

Note all’art. 9, comma 2, lett. f) e comma 4, lett. c):- Il testo degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146), è il seguente:
«11. – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. 92. – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti».

Il testo dell’art. 5, della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti» (pubblicata nella G.U. n. 44 del 16 febbraio 1963) è il seguente:
«5. L’autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro la economia pubblica, l’industria e il commercio e la salute pubblica.»

Il testo dell’art. 7, comma 4, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (pubblicato nella G.U. n. 77 del 1° aprile 1995), convertito in legge, con modificazioni, della legge 30 maggio 1995, n. 203 (in G.U. N. 124 del 30 maggio 1995), è il seguente:
«7. Adeguamento della legislazione in materia alberghiera. – Omissis. – 4. Il terzo comma dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l’esibizione. L’obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno”».

Nota all’art. 17, comma 1:- Il testo dell’art. 10, della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota all’art. 2, commi 1, 2 e 6) è il seguente:
«10. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. – La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all’articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l’elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.Il programma è trasmesso al Ministero dell’agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo».

Note all’art. 18, commi 6 e 9:- Il testo dell’art. 109, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382» (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 234 del 29 agosto 1977) e riprodotto nel S.O. al B.U.R. n. 40 del 7 settembre 1977), è il seguente:
«109. Agevolazioni di credito. – Omissis. – La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell’art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Omissis».

Il testo dell’art. 36, della legge 2 giugno 1961, n. 454 recante «Piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 141 del 10 giugno 1961), è il seguente:
«36. Fondo interbancario di garanzia. – Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un «Fondo interbancario di garanzia» per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d’anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all’ammontare dell’80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l’esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.In dipendenza dell’indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all’importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.Il «Fondo interbancario di garanzia» ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.Il Comitato e il Collegio sindacale – composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell’agricoltura e della Banca d’Italia – sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l’agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato.Spetta al comitato di deliberare in ordine:
a) all’organizzazione dei servizi del «Fondo interbancario di garanzia»;
b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al «Fondo» dagli Istituti di credito;
d) a quant’altro attiene all’amministrazione, gestione e funzionamento del «Fondo». Il «Fondo» è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l’agricoltura e per le foreste.
Le dotazioni finanziarie del «Fondo interbancario di garanzia» sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all’atto della prima somministrazione, sull’importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni §effettuate in ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla «Cassa» stessa entro due mesi dalla richiesta del comitato;
d) dal 30 per cento dell’importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all’entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III, aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l’agricoltura e per le foreste;
e) dall’importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al «Fondo interbancario di garanzia».La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del «Fondo».Sono trasferite al «Fondo interbancario di garanzia» le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l’entrata in vigore della presente legge.Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all’art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l’amministrazione, la gestione ed il funzionamento del «Fondo interbancario di garanzia», i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell’imposta generale sull’entrata».-
Il terzo comma dell’art. 8 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale) prevede che: «La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), nono comma, del citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull’importo originario dei finanziamenti, all’atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi». Per completezza di informazione, si precisa che il piano quinquennale 1960/1965 disciplinato dalla legge 454/61, è da ritenersi ormai esaurito. Successivamente l’art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in S.O. alla G.U. n. 230 del 30 settembre 1993), ha abrogato l’art. 36, ma le disposizioni in esso contenuto continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla autorità creditizie ai sensi dello stesso D.Lgs. 385/93. Si veda, peraltro, la legge 28 agosto 1989, n. 304, recante «Modifiche all’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’attività del Fondo interbancario di garanzia» (pubblicata nella G.U. n. 205 del 2 settembre 1989).

Nota all’art. 19, comma 2:
– Il D.P.R. 31 marzo 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle regioni e delle province autonome» è pubblicato nella G.U. n. 167 del19 luglio 1994.Note all’art. 20, comma unico:
– Il testo dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali» (pubblicata nel S.O. alla G.U.n. 135 del 12 giugno 1990 e riprodotta nel S.O. al B.U.R. n. 32 del 1° agosto 1990), così come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997) è il seguente:«27. Accordi di programma.
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni,di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull’opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.5-bis. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all’art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64».

Il testo dell’art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota all’art. 8, comma 5), è il seguente:
«13. Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari. – Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l’indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell’attività agrituristica.Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento».

Nota all’art. 24, comma 1, lett. f):- Il testo dell’art. 230/bis, del codice civile, è il seguente:

«230-bis. Impresa familiare. – Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme».

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