Normativa Agriturismo

Legge Regionale N. 30 DEL 23-06-2003 – Toscana

Legge Regionale N. 30 DEL 23-06-2003
Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Toscana sostiene l’agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:
a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
d) favorire la tutela dell’ambiente e promuovere i prodotti tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
f) sviluppare il turismo sociale e giovanile.

ARTICOLO 2
(Definizioni)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all’articolo 5, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.
2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali;
b) l’ospitare i campeggiatori in spazi aperti per soggiorni stagionali;
c) l’organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale;
d) il somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell’azienda o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, nonché l’organizzare non solo per gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi di prodotti aziendali.

ARTICOLO 3
(Denominazione delle attività agrituristiche)

1. Le denominazioni agriturismo o agrituristico sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.
2. L’azienda agricola autorizzata ai sensi dell’articolo 8 a svolgere attività agrituristiche, nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.

ARTICOLO 4
(Ambito di applicazione)

1. Nel caso in cui un’impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.

TITOLO II
ESERCIZIO DELL’AGRITURISMO
Capo I
Soggetti legittimati — Connessione e complementarietà delle attività agrituristiche — Principalità delle attività agricole — Autorizzazione

ARTICOLO 5
(Soggetti legittimati e addetti all’esercizio dell’agriturismo)

1. L’esercizio dell’agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l’attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda.
Per le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13.
Nel caso in cui la collaborazione interessi l’attività di cui all’articolo 2, comma 2 lettera c) sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all’articolo 21 comma 2.
3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230/bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale nonché i lavoratori con rapporto di lavoro interinale.

ARTICOLO 6
(Connessione e complementarietà dell’attività agrituristica e
principalità dell’attività agricola)

1. La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. La complementarietà dell’attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola.
3. La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia;
c) le spese d’investimento e le spese correnti da effettuarsi annualmente per l’attività agricola in azienda, al netto degli aiuti, per interventi e attività sono superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata ed inferiori a una quota massima fissata in rapporto alla entità ed alle caratteristiche produttive dell’impresa.
4. Il regolamento d’attuazione indica le ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche, gli interventi e le attività che possono essere oggetto delle spese d’investimento e delle spese correnti, le quote minime e massime delle spese e le garanzie per le obbligazioni assunte con riferimento agli investimenti ed alle spese.

ARTICOLO 7
(Criteri e modalità per la verifica del rapporto di connessione e
complementarietà e della principalità)

1. La connessione, la complementarietà e la principalità sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica nella relazione sull’attività agrituristica.
2. La relazione sull’attività agrituristica è allegata alla domanda di autorizzazione di cui all’articolo 8.
3. Qualora sussista l’obbligo di presentare il programma di miglioramento agricolo ambientale cui all’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), la relazione sull’attività agrituristica integra tale strumento.
4. Nella relazione sull’attività agrituristica sono indicate:
a) l’attività agrituristica e l’attività agricola previste per il triennio successivo;
b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola. A seconda della scelta effettuata dall’imprenditore ai sensi dell’articolo 6 sono indicate le previsioni relative:
1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola;
2) alla produzione lorda vendibile, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell’agenzia;
3) all’entità delle spese d’investimento e delle spese correnti che saranno effettuate e le garanzie fornite da parte dell’imprenditore;
c) l’ordinamento colturale e le attività produttive attuate nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti a seguito degli interventi programmati, anche in riferimento alle attività connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile;
d) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo e di quelle poste all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, con l’indicazione della loro utilizzazione ai fini dell’attività agrituristica e dell’attività agricola nonché la consistenza delle eventuali strutture edilizie presenti sul fondo e non utilizzate;
e) l’indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro previste per l’attività agrituristica e per l’attività agricola, se non già precedentemente specificato.
5. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nella relazione è attestato dall’imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di attuazione.
6. In riferimento al requisito della principalità qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta lo comunica al comune. Il comune acquisisce, sulla modifica proposta, il parere vincolante della provincia o della comunità montana. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.
7. Il regolamento di attuazione elenca i documenti che dimostrano, a secondo della scelta operata dall’imprenditore, la principalità dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica e consentono di accertare il permanere di tale carattere.

ARTICOLO 8
(Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche)

1. L’esercizio delle attività agrituristiche di cui alla presente legge è soggetto ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione è diretta al comune nel cui territorio è situato il centro aziendale.
2. Congiuntamente alla domanda, l’imprenditore presenta richiesta di classificazione della struttura ricettiva agrituristica ai sensi dell’articolo 9.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il comune accerta che il richiedente:
a) sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) non abbia riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti;
c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche ovvero sia stato dichiarato delinquente abituale;
d) non sia sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi della legislazione antimafia;
e) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n.59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche.
4. Il comune, inoltre, acquisisce:
a) il parere del competente servizio dell’azienda unità sanitaria locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l’attività agrituristica;
b) il parere vincolante della provincia o della comunità montana, sulla principalità dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica, sulla connessione e complementarietà dell’attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzare gli edifici ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d), e il parere sul programma di miglioramento agricolo ambientale, se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 7, comma 3;
c) la classificazione di cui all’articolo 9 attribuita alla struttura agrituristica dalla provincia.
5. L’attività agrituristica rientra tra le attività produttive per le quali si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.
6. Nell’autorizzazione comunale sono specificate le attività agrituristiche e i relativi limiti e modalità di esercizio.
7. L’autorizzazione ha durata indeterminata salvo i casi di revoca previsti dall’articolo 25.
8. L’autorizzazione non è cedibile.
9. In caso di trasferimento dell’azienda agricola il nuovo titolare è autorizzato in via provvisoria alla prosecuzione dell’attività agrituristica previa autocertificazione con la quale si dichiari il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e che non sono intervenute variazioni dei requisiti che hanno originato il rilascio dell’autorizzazione. Il comune, entro e non oltre il termine di cui al comma 5, procede, pena la decadenza dell’autorizzazione provvisoria, alla verifica dei requisiti posseduti dal nuovo conduttore al fine del rilascio dell’autorizzazione stessa.
10. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’autorizzazione è stata concessa è comunicata al comune, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

ARTICOLO 9
(Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche)

1. Sulla base delle caratteristiche dichiarate dal titolare, in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione, la provincia assegna la relativa classifica alla struttura ricettiva agrituristica.
2. L’attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristiche.
3. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l’imprenditore agricolo dichiara tale variazione in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla provincia.
4. La provincia può procedere in ogni momento, anche d’ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune e notificato all’interessato.

ARTICOLO 10
(Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature)

1. Entro il 1º ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1º gennaio dell’anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1º dicembre dell’anno in corso. L’obbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente.
2. È prevista la facoltà di presentare entro il 1º marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1º giugno dello stesso anno, se variati in aumento.
3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di inizio dell’attività.
4. Le province trasmettono alla Giunta regionale l’elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari della autorizzazione nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nonché della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di Statistica della Regione Toscana).

ARTICOLO 11
(Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici)

1. I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) iniziare l’attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell’autorizzazione e di non sospendere l’esercizio dell’attività per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio;
b) esporre al pubblico l’autorizzazione di cui all’articolo 8;
c) comunicare al comune la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione;
e) rispettare i prezzi comunicati;
f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

Capo II
Limiti e modalità d’esercizio delle attività agrituristiche

ARTICOLO 12
(Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti)

1. L’attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili di cui all’articolo 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative, o utilizzando entrambe le soluzioni, e oltre i trenta e fino a quaranta posti letto utilizzando esclusivamente unità abitative indipendenti.
2. La capacità ricettiva di cui al comma 1 può essere aumentata, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, utilizzando unità abitative indipendenti, tramite interventi di recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale individuati secondo la normativa vigente in materia, nonché di edifici situati all’interno dei nuclei classificati dagli strumenti urbanistici zone A non urbane, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
3. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell’ospite, può essere autorizzata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Al momento della partenza dell’ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto autorizzati.
4. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.

ARTICOLO 13
(Ospitalità in spazi aperti)

1. L’ospitalità in spazi aperti è stagionale ed è svolta in aziende con estensione non inferiore a due ettari contigui di superficie agricola totale (SAT) e nel rispetto del limite massimo di ventiquattro ospiti e otto tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, e di una densità massima di sei ospiti e due tende o altri mezzi di soggiorno autonomo, per ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a cinquemila metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre cinquemila metri quadrati per eccesso.
2. Nei comuni il cui territorio è totalmente o anche solo parzialmente prospiciente il mare, l’ospitalità in spazi aperti può essere autorizzata solo in zone a tale scopo individuate dallo strumento urbanistico comunale.
3. Nei comuni diversi da quelli di cui al comma 2 le amministrazioni comunali possono prevedere, tramite lo strumento urbanistico, zone in cui l’attività di ospitalità in spazi aperti è esclusa.
4. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.

ARTICOLO 14
(Attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale)

1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, fermo restando il rispetto della connessione e complementarietà. Le stesse:
a) sono finalizzate a una migliore conoscenza del territorio e delle tradizioni locali;
b) sono previste nei programmi proposti dall’imprenditore agricolo nella relazione sull’attività agrituristica; nel caso si renda necessario modificare il programma, l’imprenditore agricolo lo comunica al comune almeno otto giorni prima dell’inizio delle attività medesime.
2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l’attività agricola dell’azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l’azienda agrituristica.

ARTICOLO 15
(Somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto e organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti aziendali)

1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico:
a) è rivolta esclusivamente agli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) per la consumazione sul posto;
b) è costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali;
2. L’organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti:
a) è effettuata esclusivamente con prodotti aziendali e all’interno dell’azienda;
b) è rivolta non esclusivamente agli ospiti aziendali.
3. Sono considerati prodotti aziendali i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

ARTICOLO 16
(Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità)

1. Le aziende agrituristiche, che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all’articolo 14, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il numero degli eventi non può essere superiore a venti per anno solare;
b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;
c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Capo III
Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche

ARTICOLO 17
(Immobili destinati all’attività agrituristica)

1. Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica:
a) i locali siti nell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell’edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l’imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasferimenti di volumetrie;
d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo.
2. Gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica mantengono la loro destinazione d’uso a fini agricoli.

ARTICOLO 18
(Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi)

1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l’esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere realizzati in modo da integrarsi con l’ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.
2. Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall’articolo 4 comma 2 della legge regionale 14 ottobre 1999 n. 52 (Nuove norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d’inizio attività edilizie- Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico- Disciplina del contributo di concessione — Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n.39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche.
3. Non è consentita la trasformazione ai fini agrituristici:
a) degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o atti d’obbligo di cui all’articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n.10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all’articolo 4, comma 6 della l.r. 64/1995 e successive modifiche;
b) degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della l.r. 64/1995 e della l.r. 10/1979 alle condizioni contenute nelle convenzioni e negli atti unilaterali d’obbligo di cui alle stesse leggi.
4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applica l’articolo 5 della l.r. 64/1995 e successive modifiche.
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche si applica l’articolo 23 comma 1, lettera a) della l.r. 52/1999.
6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l’attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 17, dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.
7. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n.13). Relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche si applicano le norme di cui all’articolo 24, comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

ARTICOLO 19
(Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici)

1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione.
2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, come indicato nel regolamento di attuazione.
3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni quattro persone, con l’esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all’entrata in vigore della presente legge.
4. Nell’esercizio dell’attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo – L.R. 23 marzo 2000, n.42) e successive modifiche.

ARTICOLO 20
(Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l’ospitalità in spazi aperti)

1. Nello svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d’attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi.
2. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico sanitari e i servizi per l’attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima di un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio per lavanderia ogni dodici persone, con l’esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 21
(Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo)

1. Nello svolgimento dell’attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d’attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima di un servizio ogni quindici ospiti giornalieri.
3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2 comma 2 lettere a), b), c), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione.

ARTICOLO 22
(Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande)

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli art.242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e successive modifiche nonché al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari), con particolare riferimento all’articolo 9.
2. Per l’applicazione della disciplina sull’autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compreso la degustazione e l’assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari.
3. L’attività di macellazione di animali allevati in azienda è consentita, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e previa autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della l. 283/1962 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.155/1997 sull’autocontrollo e delle specificazioni contenute nel regolamento di attuazione in particolare attinenti a:
a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
4. Nel caso di preparazione e di somministrazione di pasti per un numero di ospiti complessivamente non superiore a dodici, per l’idoneità dei locali, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 155/1997.
5. Nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati in camera non superiori a dodici è possibile autorizzare l’uso della cucina per gli ospiti laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. La cucina deve avere le caratteristiche di cui al comma 4.

TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 23
(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, dalle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto al comma 2.
2. La vigilanza e il controllo sull’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere e), f), g) nonché l’accertamento dei requisiti inerenti la classificazione sono esercitati dalle province. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta.
3. I comuni che hanno rilasciato autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di agriturismo, trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione, con riferimento all’anno precedente, che evidenzi l’attività di controllo svolta direttamente, dalla provincia o da altri soggetti competenti, per il rispetto delle vigenti norme, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate, alla classificazione e a quanto disposto dall’articolo 3.

ARTICOLO 24
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 8, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza l’autorizzazione. L’autorizzazione non può essere concessa all’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza.
2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico senza avere l’autorizzazione di cui all’articolo 8 in quanto privo dei requisiti soggettivi per richiederla, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
4. L’imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell’autorizzazione;
b) mancata esposizione al pubblico di copia dell’autorizzazione comunale;
c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.
5. L’imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
b) non ottemperi alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) la comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 10 risulti
incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni;
d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, ovvero non sia esposta, ovvero sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.
6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un’altra della stessa indole.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati.
Le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

ARTICOLO 25
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)

1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività autorizzati oltre alla sanzione pecuniaria, l’autorizzazione all’esercizio è sospesa per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall’articolo 24 comma 6, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da uno a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata concessa l’autorizzazione, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’autorizzazione all’esercizio. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune revoca l’autorizzazione, previo parere della provincia o della comunità montana.
4. L’autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;
b) qualora l’interessato non abbia iniziato l’attività entro un anno dalla data fissata nell’autorizzazione per l’inizio dell’attività stessa, o abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.
5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19 commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art.1 della L. 22.7.1975, n.382) e successive modifiche.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla provincia o alla comunità montana per l’eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E ABROGATIVE

ARTICOLO 26
(Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l’agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni)

1. I comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all’interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall’esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della l. 283/1962.
2. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell’applicazione della principalità dell’attività agricola:
a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;
b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;
c) per le aziende agricole autorizzate fino a otto posti letto e da nove a quindici posti letto.
3. Le condizioni di agevolazione di cui al comma 2 non si applicano alle aziende che superano limiti di ricettività di cui all’articolo 12.

ARTICOLO 27
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, comunicandolo, almeno quindici giorni prima dell’approvazione stessa, alla commissione consiliare competente.
2. Il regolamento d’attuazione disciplina in particolare:
a) gli elementi di cui all’articolo 6, comma 4;
b) i documenti da allegare alla relazione agrituristica con particolare riferimento a quelli che dimostrano la realizzazione del carattere di principalità dell’attività agricola;
c) i criteri per la classificazione delle strutture, privilegiando le caratteristiche rurali dell’ospitalità e l’offerta dei servizi finalizzati a favorire la conoscenza dell’ambiente rurale;
d) gli elementi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
e) le caratteristiche tecniche dei servizi igienici, dei volumi tecnici e delle strutture di cui all’articolo 20, comma 1;
f) i requisiti strutturali, tecnici, igienico-sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche;
g) i parametri per la somministrazione dei prodotti locali durante gli eventi promozionali di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b);
h) le condizioni di agevolazione per le aziende di cui all’articolo 26, comma 2;
i) le condizioni inerenti l’attività di macellazione di animali allevati in azienda e utilizzati per l’attività agrituristica di somministrazione pasti.

ARTICOLO 28
(Archivio regionale delle aziende agrituristiche)

1. Ai fini dell’istituzione dell’archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale e, per conoscenza, alla provincia competente per territorio un elenco riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno precedente.

ARTICOLO 29
(Incentivi finanziari)

1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l’attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

ARTICOLO 30
(Monitoraggio e valutazione)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l’altro:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
b) dati relativi all’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 23 svolta dagli enti competenti;
c) dati relativi alle sospensioni e alle revoche dell’autorizzazione disposte ai sensi dell’articolo 25;
d) i dati dell’archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all’articolo 28, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all’articolo 26.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E ABROGATIVE

ARTICOLO 31
(Norme transitorie, abrogazioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente.
3. Il sesto capoverso della lettera f) del comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente: “- varianti per l’applicazione della disciplina regionale delle attività agrituristiche”.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 23 giugno 2003
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 18.06.2003.

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