Legge Regionale N. 9 DEL 18-04-1997 – Veneto
Legge Regionale N. 9 DEL 18-04-1997
Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione, nell’ ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730,promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l’ attività agrituristica, allo scopo di:
a) assicurare la permanenza dei produttori singoli ed associati nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l’ incremento dei redditi aziendali,soprattutto nelle aree montane, svantaggiate e protette;
b) salvaguardare e tutelare l’ ambiente ed il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
d) sviluppare il turismo sociale giovanile;
e) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
f) favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;
g) creare nuovi posti di lavoro nell’ ambito della famiglia rurale;
h) favorire la diversificazione dell’ offerta turistica;
i) promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico – culturali.
ARTICOLO 2 Definizione di attività agrituristica
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’ utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.
2. Rientrano tra tali attività :
a) dare ospitalità , per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare accoglimento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali in conformità alle norme igienico – sanitarie,destinati alla sosta di campeggiatori e caravans,anche in deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31;
c) somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne od esterne all’ azienda compresi gli alcoolici e superalcoolici tipici dell’ ambito regionale. Tali pasti devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell’ ambiente rurale veneto. La materia prima usata deve provenire dall’ azienda, in termini di valore, per almeno il sessanta per cento nelle zone di pianura e collina, e per almeno il venticinque per cento nelle zone di montagna. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli od associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti. E consentito non più del quindici per cento in valore di prodotti diversi;
d) somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali;
e) organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti;
f) vendere i prodotti della propria azienda, ancorché lavorati in proprio, nonché quelli ricavati da materie prime dell’ azienda attraverso lavorazioni esterne;
g) trasformare prodotti derivati dall’ azienda da destinare aduso agrituristico;
h) allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre ed altre specie animali a fini di richiamo turistico.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale.
ARTICOLO 3 Piano agrituristico aziendale
1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà di cui all’ articolo 2 comma 1, coloro che intendono iscriversi all’ elenco degli operatori agrituristici, devono presentare al Presidente della Commissione agrituristica provinciale, il Piano turistico aziendale.
2. Il Piano, in relazione alla estensione ed alle dotazioni strutturali dell’ azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici e nelle adiacenze, al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo, definisce in particolare:
a) il numero delle giornate di attività di cui alla lettera c)comma 2 dell’ articolo 2 che comunque non può superare le centosessanta annue in presenza di ottanta posti a sedere,o le duecentodieci annue in presenza di sessanta posti a sedere;
b) il numero di posti letto con un massimo di trenta;
c) il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un massimo di trenta.
3. La Giunta regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il modello di Piano agrituristico aziendale di cui al comma 1.
4. Il Piano agrituristico aziendale può essere aggiornato,su richiesta dell’ interessato da presentarsi entro il 31ottobre di ogni anno, per l’ anno successivo.
5. Le risultanze istruttorie del piano, relativamente a quanto previsto al comma 2 devono venire riportate nell’ autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
ARTICOLO 4 Idoneità all’ esercizio dell’ attività agrituristica
1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del cc singoli ed associati, che svolgono attività agricola da almeno un biennio, mediante l’ utilizzazione della propria azienda.
2. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica a parenti ed affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell’ azienda medesima.
3. L’ accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’ articolo 2135 del cc è svolto dall’ Ispettorato regionale dell’ agricoltura competente per territorio,il quale rilascia apposita certificazione.
4. Gli imprenditori possono avvalersi esclusivamente dei familiari di cui all’ articolo 230 bis del cc, ancorchè conviventi e di propri dipendenti.
5. Per l’ iscrizione all’ elenco degli operatori agrituristici di cui all’ articolo 9 è richiesta l’ iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno cento ore organizzato dalle associazioni agrituristiche operanti su base provinciale.
6. Per l’ iscrizione al corso formativo per operatori agrituristici è necessario possedere i requisiti di cui al comma 1.
7. I corsi sono finanziati dalla Giunta regionale e devono prevedere lezioni teorico – pratiche nelle seguenti materie:
a) legislazione agrituristica;
b) organizzazione e gestione aziendale;
c) obblighi tributari;
d) normativa igienico – sanitaria;
e) trasformazione dei prodotti;
f) gestione della ricettività .
8. Per gli operatori agrituristici già iscritti nell’ elenco di cui all’ articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, nº15, alla data dell’ entrata in vigore della presente legge,non è richiesta la frequenza del corso formativo di cui al comma 5.
9. Ai fini del rilascio dell’ autorizzazione comunale di cui all’ articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti interessati devono presentare un attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 5 e aver sostenuto un colloquio finale innanzi alla Commissione agrituristica provinciale.
ARTICOLO 5 Classificazione delle aziende agrituristiche
1. Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la qualificazione dell’ offerta agrituristica, è istituitala classificazione delle aziende agrituristiche.
2. Gli operatori agrituristici, all’ atto della richiesta della autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono aver presentato domanda di classificazione alla Commissione agrituristica provinciale, entro sei mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di classificazione di cui al comma 4.
3. La Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito provvedimento di classificazione, che deve prevedere:
a) parametri indicativi per le diverse attività e servizi erogati;
b) procedure di assegnazione e variazione della classifica assegnata;
c) procedure di variazione dei parametri.
4. La simbologia da utilizzare è approvata dalla Giunta regionale sulla base di quella stabilita a livello nazionale dalle associazioni agrituristiche.
ARTICOLO 6 Immobili destinati all’ agriturismo
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’ aggregato abitativo, definito ai sensi dell’ articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24,nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.
2. Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall’ imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
3. L’ utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’ uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
4. La sistemazione degli immobili da destinare all’ uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro.
5. La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell’ edificio, conservandone l’ aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l’ uso di materiale tipico della zona nel rispetto della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale,l’ utilizzo dei locali ai fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici.
6. Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell’ articolo4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall’ articolo 11della medesima legge. Nelle more dell’ applicazione del predetto articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampliamenti.
7. L’ attività agrituristica può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti.
8. Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale, purché gli interessatisi obblighino con il comune e non cedere la proprietà dell’ immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.
9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d’ obbligo, da trascriversi,ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.
10 Ai fini del superamento e dell’ eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all’ attività di ospitalità in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze.
ARTICOLO 7 Norme igienico – sanitarie
1. I locali destinati ad uso agrituristico devono possederei requisiti igienico – sanitari previsti per le abitazioni.
2. Nella valutazione di tali requisiti, deve essere tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici.Ai fini delle utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero – illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell’ autorità sanitaria.previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell’ autorità sanitaria.
3. Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di almeno un locale da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate con arredamento decoroso.
4. La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962,n. 283 (ERRATA CORRIGE BU N 47 del 10.06.1997)e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 8 Delega alle province1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 9, 10,11, 12 e 15 sono delegate alle province.
2. Le Province nell’ esercizio delle funzioni delegate,sono tenute ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’ articolo 55dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all’ esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa normale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.
ARTICOLO 9 Elenco degli operatori agrituristici
1. E’ istituito, ai sensi dell’ articolo 6 della legge 5dicembre 1985, n. 730 l’ elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle Amministrazioni provinciali.
2. All’ elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all’ articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.
3. La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell’ elenco degli operatori agrituristici.
4. Presso le Amministrazioni provinciali è tenuto inoltre un registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell’ attività , i dati riferiti alle lettere a), b) e, c) comma 2dell’ articolo 3, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia ritenuta utile.
ARTICOLO 10 Commissione agrituristica provinciale
1. E’ istituita, presso ogni provincia, la Commissione agrituristica provinciale.
2. La Commissione, ai fini dell’ iscrizione degli operatori agrituristici nell’ elenco di cui all’ articolo 9, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all’ articolo 2 e la insussistenza delle condizioni previste dall’ articolo 6 della legge5 dicembre 1985, n. 730.
3. La Commissione, per l’ accertamento preliminare dei requisiti di connessione e complementarietà , verifica,avvalendosi anche degli Ispettorati regionali per l’ agricoltura competenti per territorio, i contenuti del Piano agrituristico aziendale.
4. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) il dirigente responsabile dell’ Ispettorato regionale dell’ agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente;
d) sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) quattro membri di cui due effettivi e due supplenti designati dalla amministrazione provinciale tra i responsabili dei settori turismo ed agricoltura;
f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle Comunità montane della provincia, limitatamente alle province montane o parzialmente montane;
g) un rappresentante designato dalle associazioni turistiche più rappresentative a livello regionale di cui alle lettere a),b) e c) comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale 16marzo 1994, n. 13;h) il sindaco o suo delegato, del Comune nel cui territorio ricade l’ azienda agrituristica.
5. Funge da segretario della Commissione un funzionario dell’ amministrazione provinciale.
6. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta.Decorso tale termine, la Commissione, ancorché incompleta,può essere validamente costituita, purché siano pervenute almeno il cinquanta per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.
7. La Commissione rimane in carica per la durata dell’ Amministrazione che l’ ha espressa.
8. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli assegnati. Nell’ ipotesi di cui alla seconda parte del comma 6 è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f)e g) del comma 4, è corrisposta un’ indennità di presenza e,ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 11 Procedure
1. Sono abilitati all’ esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell’ elenco. L’ iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell’ autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. L’ istanza per l’ iscrizione all’ elenco va presentata alla Commissione agrituristica provinciale, corredata dal Piano agrituristico aziendale di cui all’ articolo 3. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, la Commissione,accertata la sussistenza dei requisiti e verificato il rapporto di connessione e di complementarietà , provvede all’ iscrizione dandone comunicazione agli interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che l’ interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, ai sensi dell’ articolo 7 del DPR 24 novembre 1971,n. 1199.
3. L’ iscrizione ha validità annuale ed ‘ automaticamente rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione dell’ attività , da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni per la revoca previste dall’ articolo 12.
ARTICOLO 12 Verifica e revoca dell’ autorizzazione
1. La Commissione agrituristica provinciale effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l’ iscrizione all’ elenco, nonché verifiche nell’ applicazione del Piano agrituristico aziendale.
2. Per l’ effettuazione delle verifiche di cui al comma 1la Commissione agrituristica provinciale si avvale di personale provinciale qualificato e può chiedere l’ intervento degli Ispettori di vigilanza di cui all’ articolo 19.
3. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’ elenco e la revoca dell’ autorizzazione comunale.
4. La cancellazione dall’ elenco comporta la restituzione delle provvidenze concesse ai sensi dell’ articolo 15, sempre ché sia disposta entro i termini di cui all’ articolo 18.
ARTICOLO 13 Obblighi degli operatori agrituristici
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:
a) esporre al pubblico l’ autorizzazione comunale;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’ autorizzazione medesima;
c) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno,per l’ anno successivo, una dichiarazione contenente l’ indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell’ autorizzazione;
d) osservare il disposto di cui all’ articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
e) rispettare le tariffe comunicate al comune;
f) apporre all’ esterno dell’ edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la denominazione Azienda agrituristica ed all’ interno una tabella indicante i piatti tipici dell’ azienda;
g) comunicare al Sindaco e alla Commissione agrituristica provinciale entro trenta giorni, l’ eventuale cessazione dell’ attività agrituristica.
2. Entro due anni dall’ iscrizione nell’ elenco di cui all’ articolo 9, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà , devono iniziare l’ attività agrituristica, pena la decadenza dell’ iscrizione stessa e la restituzione delle provvidenze concesse.
ARTICOLO 14 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
2. Tale programma, redatto ai sensi dell’ articolo 10della legge 5 dicembre 1985, n. 730, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo agrituristico, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie relativamente a:
a) concessione di contributi per gli interventi secondo le modalità previste all’ articolo 15;
b) interventi da attuare per attività di studio, ricerca e formazione professionale, secondo le modalità previste dall’articolo 16;
c) iniziative di promozione dell’ offerta agrituristica come previsto dall’ articolo 17;
d) interventi in favore di strutture cooperative per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici da destinare ad uso agrituristico.
3. Il programma regionale agrituristico è trasmesso al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali.
ARTICOLO 15 Provvidenze
1. Agli iscritti nell’ elenco di cui all’ articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sotto indicata per:a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all’ articolo6 per ricavarne locali da destinare:
1) alla conservazione, preparazione, trasformazione,vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale;
2) alla ricettività , fino a un massimo di trenta posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;
3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio completo;
a) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto;
b) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico – sanitarie di impianti termini idrici, telefonici ed informatici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni;
c) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravan: lire 10 milioni;e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all’ esercizio di attività sportive e ricreative: lire 7 milioni;
d) ricavo dei locali per esposizione di prodotti, attrezzi ed altri elementi della civiltà rurale o per l’ organizzazione di attività ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale
.2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.
3. Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate,gli importi su indicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ad iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti aziendali, nonché agli adeguamenti strutturali finalizzati all’ abbattimento della barriere architettoniche.
4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l’ intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita,ristoro e lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonché acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di servizio in favore degli associati per le attività di cui all’ articolo2 della presente legge.
5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo,e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali,statali o comunitarie.
6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, nº1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi,nella misura annualmente determinata nel programma di cui all’ articolo 14.
ARTICOLO 16 Programmi di sviluppo
1. La giunta regionale può concedere contributi fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000, sulla base di specifici programmi, a favore di associazioni agrituristiche per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell’ agriturismo.
2. La regione può inoltre finanziare corsi di formazione per operatori agrituristici nell’ ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.
3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali statali o comunitarie.
ARTICOLO 17 Piani agrituristici
1. Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come finalità
:a) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
b) il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di cui all’ articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
c) lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici;
d) le attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche;
e) le iniziative di valorizzazione dell’ ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.
2. I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico.
3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.
ARTICOLO 18 Vincolo di destinazione
1. I beneficiari degli interventi di cui all’ articolo 15devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature rispettivamente per dieci e cinque anni, a partire dalla data di erogazione dei benefici.
ARTICOLO 19 Vigilanza
1. La vigilanza spetta alle Province le quali controllano lo svolgimento delle attività agrituristiche avvalendosi degli Ispettori di vigilanza di cui all’ articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, riconosciuti ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’ articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonché di proprio personale qualificato nella materia.
2. Dei risultati della vigilanza vengono informate le Commissioni agrituristiche provinciali di cui all’ articolo 10.
ARTICOLO 20 Sanzioni
1. Chiunque eserciti l’ attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed alla immediata chiusura dell’ attività agrituristica.
2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:
a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alla lettera c) comma 2 dell’ articolo2;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alle lettere a), b) e c) comma 2dell’ articolo 3;
c) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 4 dell’ articolo 4;
d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 3 dell’ articolo 9;e) da lire 500.000 a lire 1.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell’ articolo 13.
3. In caso di più violazioni nel corso dell’ anno degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 2 e nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 dell’ articolo 22 non ottemperino all’ obbligo di presentare il piano agrituristico nel termine ivi indicato, viene disposta, dal Sindaco del Comune dove ha sede l’ azienda agrituristica, la sospensione dell’ autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.
4. Per l’ applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.5. Delle sanzioni è data comunicazione alla Provincia di competenza.
ARTICOLO 21 Regolamento di attuazione
1. Il Consiglio regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
ARTICOLO 22 Norma transitoria
1. I soggetti iscritti all’ elenco degli operatori agrituristici di cui all’ articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, nº15, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ ufficio nell’ elenco di cui all’ articolo 9.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Commissione agrituristica provinciale il Piano di cui al comma 1 dell’ articolo 3 entro un anno dalla approvazione del relativo modello da parte della Giunta regionale, e devono adeguarsi alle risultanze istruttorie entro un anno dalla approvazione del Piano da parte della Commissione medesima.
3. Le Commissioni provinciali per l’ agriturismo di cui all’ articolo 8, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15,in carica alla data di entrata in vigore della presente legge,continuano ad operare fino alla scadenza delle Amministrazioni che le hanno espresse.
4. Fino all’ entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’ articolo 21, sono fatte salve le disposizioni di cui alla circolare regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai sensi dell’ articolo 19 della legge regionale 18 luglio1991, n. 15.
ARTICOLO 23 Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 15;
b) l’ articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30.
ARTICOLO 24 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’ articolo 10 della presente legge da corrispondere alla province quale rimborso delle spese per l’ esercizio della presente delega, si provvede mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo n. 4100 ” Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province” del bilancio di previsione 1997 e successivi.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 14, 15 e 16 della presente legge, quantificabili in lire 700.000.000 per l’ anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di equivalente importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 11052 ” Contributi per attività agrituristiche (legge regionale 18 luglio 1991, n. 15)”dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’ esercizio 1997 e contemporanea istituzione dei capitoli n. 11048 denominato ” Contributi ad enti pubblici e soggetti privati per l’ attività agrituristica” con lo stanziamento di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, e n. 11050 denominato ” Contributi in conto capitale per lo sviluppo agrituristico” con lo stanziamento di lire500.000.000, in termini di competenza e di cassa.
3. Gli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni agrituristiche provinciali di cui all’ articolo 10della presente legge sono a carico del capitolo n. 3002″ Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese” dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’ esercizio 1997.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 18 aprile 1997