La normativa per le aree attrezzate camper

Prima di indicare quali sono le norme che vanno a regolamentare le aree attrezzate, le quali variano da regione a regione, bisogna necessariamente fare una distinzione delle stesse.
La tipologia di aree attrezzate
Quattro sono le tipologie di aree attrezzate. Esse devono garantire il carico di acqua potabile e lo scarico delle acque reflue e, possibilmente, essere in uno spazio pianeggiante, ben illuminato, segnalato, e meglio se provvisto di raccolta rifiuti e prese di corrente. Le dimensioni sono variabili, dai 700 metri quadrati in su.
La prima area prende in nome di Punto sosta, è la soluzione più semplice: un’area dove sono consentiti solo sosta e pernottamento, senza servizi aggiuntivi. I punti sosta devono essere segnalati e illuminati.
La seconda soluzione prende il nome di Camper service è un’area solo di servizio e non di sosta. È dotata di acqua potabile e di un pozzetto per lo scarico delle acque reflue (una fossa biologica impermeabilizzata oppure di tipo prefabbricato), bocchette per le acque e prese di corrente, eventualmente a moneta o gettone. Efficace in spazi che dispongono di personale o in stazioni di servizio.
La terza è l’Area attrezzata, è la soluzione più completa. Consente la sosta e il pernottamento e offre una serie di servizi: carico e scarico acque, aree pic-nic, docce, toilette, allaccio elettrico, informazioni turistiche e quant’altro possa servire a rendere pratico e piacevole il soggiorno e il pernottamento. L’area può essere asfaltata, sterrata o erbosa.
La quarta e ultima è l’Area integrata. Le aree di sosta camper possono integrarsi anche in altre strutture di ricezione. Infatti già esistono sinergie con catene alberghiere, aziende agrituristiche, centri commerciali che, a fronte di un minimo pedaggio, mettono a disposizione lo spazio e i servizi della struttura.
Sono presenti delle regole – non legislative – che le aree attrezzate per la sosta dei caravan devono seguire.
L’area deve essere collocata in una posizione strategica sia per chi offre il servizio, sia per chi lo riceve. È necessario che l’area sia collocata in una zona a stretta vicinanza con il centro urbano, in modo tale che sia facilmente raggiungibile dal turista.
Dovranno essere disponibili servizi navetta, percorsi pedonali, informazioni su itinerari, servizi, attrazioni turistiche e tutto ciò che è necessario per rendere piacevole la presenza del turista nella zona.
Passando al discorso legislativo si afferma che la legge italiana lascia il compito di regolamentare le aree attrezzate ai comuni che le ospitano.
Di seguito si elencheranno, a titolo esemplificativo, i regolamenti regionali di Liguria e Puglia.
La regione Liguria all’interno della legge regionale n. 18 del 29-05-1998 stabilisce che, le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati, devono essere dotate di: pozzetto di scarico autopulente; erogatore di acqua potabile; adeguato sistema di illuminazione; contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio comunale; toponomastica della città.
L’area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l’apposito segnale stradale. L’ingresso e l’uscita devono essere regolamentati. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell’arco di 7 giorni consecutivi.
La regione Puglia all’interno legge regionale n. 11 del 11-02-1999 è particolarmente minuziosa nell’andare ad indicare quali sono le norme per le aree attrezzate. Per quanto riguarda i Campeggi liberi e isolati, si legge: i Comuni sono obbligati a individuare apposite “aree di sosta”, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica. Le aree devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: “Area comunale di sosta campeggistica”. La sosta nelle aree ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
Ove mai nelle aree non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell’ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
E’ fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
Per quanto riguarda le Mini-aree di sosta
Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standard minimi previsti per i campeggi a una stella. Per quanto riguarda le Norme di tutela dell’ambiente.
I complessi turistici all’aria aperta in ogni caso devono essere dotati di: approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L’erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione; sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio; sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quant’altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1; gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici.
Riguardo i Servizi igienico-sanitari: le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.
Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a: un WC ogni venti persone; un lavabo per pulizie personali ogni venti persone; un lavapiedi ogni cinquanta persone; una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone; una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone; un lavatoio per biancheria ogni trenta persone; un lavello per stoviglie ogni trenta persone; un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulottes; erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.
La regolamentazione varia da regione e regione. Si consiglia di verificare la normativa aggiornata per la vostra regione di riferimento