Normativa per i camper
I camper sono equiparati, ai fini della circolazione stradale interna e esterna ai centri abitati, a qualsiasi altro veicolo
L’art. 7, comma 1, lettera h, del Codice della Strada attribuisce ai Comuni la competenza di istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan (o camper). L’art. 185, comma 1 stabilisce che i camper sono equiparati, ai fini della circolazione stradale interna e esterna ai centri abitati, a qualsiasi altro veicolo.
Nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle aree attrezzate nell’ambito dei territori comunali e per l’implementazione di appositi impianti igienico-sanitari per il carico e lo scarico delle acque. Il quadro normativo esistente, prevede che ogni Comune sia libero di scegliere il luogo e le modalità di sosta dei camper, tutelando il proprio patrimonio artistico e ambientale.
L’Articolo 185, comma 2 “Circolazione e sosta delle autocaravan” (Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni), chiarisce in tutto e per tutto cosa si intende per sosta con il camper e soprattutto cosa è consentito fare all’interno di queste aree libere: La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. Il divieto che è stato indicato precedentemente va esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
Le sanzioni, riguardo lo scarico delle acque di raccolta ove non consentito, vanno da un minimo di 74 ad un massimo euro 296.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari.
E’ necessario chiarire che un comune parcheggio non deve essere utilizzato per campeggiare: la sosta per questi veicoli non deve andare oltre le 48 ore e i conducenti sono tenuti a segnalare l’orario in cui la sosta ha avuto inizio.
Durante la sosta, inoltre, non sarà consentito l’installazione di tende ed altri strumenti che vengono utilizzati solitamente per campeggiare.